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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della procedura DGACQ 50-25 a favore di un RTI concorrente, con richiesta di subentro nel contratto o risarcimento dei danni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti, risultate terze classificate, hanno impugnato l'aggiudicazione deducendo censure riferite, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle possibili cause di esclusione delle imprese componenti il RTI aggiudicatario, alla mancata allegazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, alla valutazione dell'offerta e ai punteggi attribuiti, nonché alla successiva produzione delle giustificazioni sui costi della manodopera e sulla sostenibilità dell'offerta. Sono state inoltre formulate censure nei confronti dell'impresa seconda classificata. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione, oltre al subentro nel contratto e/o al risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti elementi di presumibile fondatezza. In primo luogo, dalla lettura complessiva dei verbali è emerso che il Seggio di gara aveva svolto le verifiche necessarie mediante consultazione del Casellario ANAC anche con riferimento alle imprese del RTI aggiudicatario; la mancata risposta del Casellario non equivale a un esito negativo e ulteriori verifiche possono comunque essere svolte prima della stipula del contratto. Inoltre, la ricorrente non ha indicato specifiche ragioni di esclusione risultanti dal Casellario. In secondo luogo, la mancata allegazione del rapporto periodico sulla situazione del personale è stata ritenuta sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché il documento preesisteva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le contestazioni sui punteggi sono state ritenute in parte inammissibili perché attinenti a profili non sindacabili della valutazione discrezionale della stazione appaltante e, per la parte residua, infondate alla luce degli atti, anche sotto il profilo fattuale. La produzione delle giustificazioni sui costi della manodopera e sulla sostenibilità dell'offerta è stata considerata meramente integrativa di elementi dell'offerta già presenti ab origine. Infine, una volta ritenute infondate le censure relative all'ammissione e ai punteggi dell'aggiudicataria, la ricorrente, terza classificata, è stata ritenuta priva di interesse all'esame delle censure rivolte alla seconda classificata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta per insufficiente presumibile fondatezza del ricorso.

  • art. 46 d.lgs. n. 198/2006

    Il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, se preesistente alla scadenza per la presentazione delle offerte, può essere prodotto mediante soccorso istruttorio quando non sia stato allegato inizialmente.

Massime di principio

  • La mancata risposta del Casellario ANAC nell'ambito delle verifiche sui requisiti di partecipazione non equivale a un esito negativo per l'impresa verificata; le verifiche possono essere completate anche nelle fasi successive della procedura e comunque prima della stipula del contratto.
  • La mancata allegazione del rapporto periodico sulla situazione del personale previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 è sanabile mediante soccorso istruttorio quando il documento esisteva già prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, trattandosi di integrazione documentale e non di formazione tardiva del requisito.
  • Le contestazioni sui punteggi di gara sono inammissibili quando mirano a sostituire la valutazione discrezionale della stazione appaltante, salvo che siano dedotti profili concretamente sindacabili di illogicità, travisamento o manifesta irragionevolezza; le censure devono comunque risultare supportate dagli atti di causa.
  • La produzione successiva delle giustificazioni sui costi della manodopera e sulla sostenibilità dell'offerta non costituisce modifica dell'offerta quando si limita a esplicitare o completare elementi già presenti nell'offerta originaria.
  • Il concorrente terzo classificato non conserva interesse all'esame delle censure rivolte al secondo classificato quando siano state previamente ritenute infondate le contestazioni sull'ammissione e sul punteggio dell'aggiudicatario, poiché l'eventuale esclusione del secondo non potrebbe procurargli un'utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorioCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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