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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36745/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pace ha impugnato l'ordinanza del 11/10/2023 chiedendo: 1) il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) fra le condanne riportate nella sentenza della Corte d'appello di Bari del 25/01/2019 (tra cui associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione mafiosa) e le condanne per plurimi tentati omicidi giudicati con sentenza della Corte d'assise d'appello di Bari del 09/07/2020; 2) la revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., della condanna per il tentato omicidio del 02/12/2013 riconosciuta con la sentenza del 09/07/2020 in quanto già oggetto di condanna nella sentenza del 05/10/2017. Inoltre contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva individuato quale reato più grave il tentato omicidio del 02/12/2013 e aveva determinato per esso un aumento di pena di sei anni, non coerente con gli accertamenti in sede di cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la domanda relativa al riconoscimento della continuazione con riferimento all'estorsione aggravata in danno di Antonio e Domenico De Gennaro, ritenendo corretta e non illogica la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha qualificato quell'episodio come estemporaneo e non funzionale all'associazione mafiosa. Quanto al profilo relativo alla individuazione del reato più grave e alla misura dell'aumento di pena, la Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione non ha chiarito se la nuova valutazione fosse contraria agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di assise d'appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto, chiedendo di rispettare le regole di motivazione e applicare l'art. 34, comma 1 c.p.p., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 (che incide sulla composizione del collegio in caso di rinvio). Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione: la Corte ha richiamato il principio che la continuazione richiede un medesimo disegno criminoso unitario e deliberato, non coincidente con il generico programma di vita delinquenziale

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca della condanna in presenza di duplicazione di giudicati; il giudice dell'esecuzione aveva operato una revoca parziale (mantendendo la condanna anteriore)

  • art. 34, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ordina l'applicazione di tale disposizione nel rinvio, secondo la lettura resa necessaria dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, con implicazioni sulla composizione del collegio giudicante nel giudizio di rinvio

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Citato nel quadro della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale con la Corte cost. n. 183/2013; riguarda l'improcedibilità di talune cause di ricusazione dopo l'annullamento

  • Corte costituzionale, sent. n. 183/2013

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che impedivano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già pronunciato sull'istanza esecutiva di continuazione; la Cassazione richiama l'obbligo di applicare la disciplina aggiornata

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 1, n. 15955/2016; Sez. 1, n. 11564/2012; Sez. 5, n. 12788/2023)

    Principi sui requisiti della continuazione (richiesta di un disegno criminoso unitario) e sul divieto per il giudice dell'esecuzione di adottare valutazioni di fatto contrastanti con sentenze irrevocabili

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso unitario: non è sufficiente dimostrare una generica opzione a delinquere o la partecipazione a un sodalizio criminale.
  • Un episodio etichettato come estemporaneo e non funzionale all'agevolazione dell'associazione non deve essere automaticamente ricondotto alla continuazione anche se commesso durante il periodo di operatività del sodalizio.
  • Il giudice dell'esecuzione non può riformulare valutazioni di fatto in contrasto con accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili; se tale contrasto non è chiaramente escluso, la motivazione è viziata e può giustificare l'annullamento.
  • Se la Corte di Cassazione annulla limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve riesaminare la quantificazione della pena rispettando i limiti fissati dagli accertamenti irrevocabili e motivando adeguatamente ogni diversa valutazione.
  • In caso di rinvio dopo annullamento sull'applicazione della continuazione, va osservata la disciplina risultante dalla Corte costituzionale n. 183/2013 (art. 34 c.p.p.), con attenzione alla composizione del collegio che procede al nuovo giudizio.
  • Per ottenere la revoca di una condanna per duplicazione di giudicato (art. 669 c.p.p.) è necessario dimostrare l'identicità materiale e giuridica della fattispecie per cui si è stati già condannati in precedente sentenza irrevocabile.

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