Cassazione Penale, Sentenza n. 28345/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza del 24/09/2019 e delle sentenze di primo e secondo grado per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore per motivi di salute; (2) vizio motivazionale e violazione di legge per presunta inattendibilità dell'identificazione dell'imputato basata sull'unico elemento delle impronte digitali rilevate su un oggetto; (3) vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena e alla sua congruità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi: (1) l'istanza di rinvio per motivi di salute è stata ritenuta genericamente documentata e priva della prova che l'improvviso impedimento avesse effettivamente impedito la nomina tempestiva di sostituti; la giurisprudenza richiede documentazione idonea e l'indicazione delle ragioni che ostano alla nomina di un sostituto; (2) l'impugnazione dell'uso delle impronte papillari è stata ritenuta generica e non ha contrastato il costante orientamento secondo cui il riscontro di impronte su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce prova sufficiente di responsabilità, salvo che l'imputato fornisca una prova contraria; (3) la censura sulla determinazione della pena è generica e la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendo emersi elementi di arbitrio o illogicità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di furto; la sentenza conferma la condanna per reato ricondotto a questa fattispecie.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Aggravante o fattispecie collegata al furto (circostanza aggravante prevista dall'articolo indicato); usata per qualificare la fattispecie contestata all'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi e i termini dell'impugnazione in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma emergenziale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; disciplina modalità procedurali introdotte nel periodo emergenziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui il pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016 (Nifo Sarrapochiello)
Principio richiamato secondo cui l'impedimento del difensore per malattia deve essere documentato in modo idoneo e tempestivo, con indicazione della patologia e dei profili che ostano alla comparizione personale o alla nomina di un sostituto; la Corte applica questo orientamento per ritenere infondata la richiesta di rinvio.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022 (Cosco)
Principio secondo cui il riscontro di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce prova sufficiente di colpevolezza rispetto alla persona cui le impronte si riferiscono, salvo che la parte offra prova contraria; la Corte si conforma a questo orientamento nel rigettare il secondo motivo.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Principio secondo cui il giudicato sostanziale derivante dall'inammissibilità del ricorso esclude che si possano tener conto di cause di proscioglimento sopravvenute; richiamato per chiarire gli effetti dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per impedimento del difensore per motivi di salute richiede documentazione idonea e dettagliata che attesti la natura e la gravità dell'impedimento e dimostri che l'evento era imprevedibile e ha reso impossibile la nomina tempestiva di un sostituto.
- La mera dichiarazione generica di malattia del difensore non è sufficiente; il difensore deve specificare perché non è stato possibile avvalersi di sostituti e documentare l'impossibilità.
- Il riscontro di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato è prova forte e sufficiente di responsabilità, salvo che l'imputato produca elementi probatori contrari concreti e specifici.
- Le censure generiche sulla attendibilità della prova tecnica (es. impronte digitali) sono generalmente inammissibili in Cassazione se non accompagnate da un'attenta e puntuale critica del ragionamento probatorio del giudice di merito.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione è inammissibile chiedere una nuova valutazione della congruità della pena se non si dimostra arbitrarietà o illogicità nel ragionamento motivazionale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare la fondatezza del ricorso prima della sua promozione.
- Il giudicato sostanziale derivante dall'inammissibilità impedisce in genere di far valere cause di proscioglimento sopravvenute, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
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