Cassazione Civile, Ordinanza n. 05094/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta nei pressi del fabbricato ove era ubicata l'attività commerciale del ricorrente, il 29 aprile 1998, che egli attribuiva a uno smottamento del terreno circostante gli scavi per la rete fognaria, con frattura dell'avambraccio destro. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta contro il comune e contro l'impresa appaltatrice dei lavori; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto sette motivi: violazione dell'art. 2051 c.c. e delle regole sull'onere della prova, assumendo di avere provato il danno e il nesso con la cosa in custodia e che spettasse ai custodi provare il caso fortuito; nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la corte applicato d'ufficio l'art. 1227 c.c. senza specifica eccezione; omesso esame e vizio motivazionale sulla dinamica del sinistro e sulla valutazione delle prove; violazione dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. per avere la corte imputato al danneggiato una condotta negligente; nullità per ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver considerato l'esimente ex art. 1227, comma 2, c.c.; ulteriore omesso esame sulla pretesa incompatibilità tra art. 1227, comma 1, c.c. e responsabilità esclusiva del danneggiato; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza più recente, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa dal caso fortuito oppure dalla prova del rilievo causale esclusivo o concorrente della condotta del danneggiato o del terzo, purché connotata da colpa e da imprevedibilità/imprevenibilità. Ha poi dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, richiamando anche il limite della doppia conforme per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, chiarendo che il giudice di merito ha correttamente fatto applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. ai fini della ricostruzione eziologica, senza ricorrere al comma 2, che richiede eccezione di parte; ha ritenuto inammissibile anche il sesto motivo, in parte per doppia conforme e in parte perché l'ammissione della consulenza medico-legale non implica di per sé l'accertamento del nesso causale; infine ha respinto il settimo motivo sulle spese, liquidate secondo soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del comune e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è di natura oggettiva: si fonda sulla prova del nesso causale tra cosa e danno e può essere esclusa dal caso fortuito oppure dalla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo, purché imprevedibile e imprevenibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del fatto.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle presunzioni; la Corte ha ritenuto le doglianze fattuali e non decisive in sede di legittimità.
art. 1227 c.c.
Il comma 1 è stato utilizzato per valutare la condotta del danneggiato come possibile fattore causale del sinistro; il comma 2 non era applicabile senza specifica eccezione tempestivamente proposta, poiché attiene alla riduzione del danno evitabile.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice applichi d'ufficio il comma 1 dell'art. 1227 c.c. come criterio di ricostruzione causale; diverso è il comma 2, che richiede allegazione di parte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria del giudice di merito non è sindacabile nei termini prospettati.
art. 116 c.p.c.
Il giudizio sulle prove resta riservato al merito e non è censurabile in cassazione come violazione dell'art. 116 se si mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate ex n. 3, n. 4 e n. 5 sono state in larga parte ritenute inammissibili o infondate perché volte a sollecitare un riesame del merito o non superavano il filtro della doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
Opera la preclusione al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione operata dalla corte di merito è stata ritenuta corretta.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1 quater; comma 1 bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la censura è stata respinta.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente sul giusto processo; la censura è stata respinta.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato.
Massime di principio
- Nell'azione di risarcimento per danni da cosa in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso; il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito o la rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o del terzo.
- La valutazione della condotta del danneggiato, quando incida causalmente sull'evento, si compie alla luce del dovere di ragionevole cautela e del principio di solidarietà; quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile con cautele ordinarie, tanto più può ridursi o escludersi la responsabilità del custode.
- Il giudizio sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione.
- Il contraddittorio preventivo non è necessario su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio; esso è invece richiesto, in linea generale, per questioni di fatto o miste non previamente prospettate.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove; in presenza di doppia conforme, il sindacato è ulteriormente ristretto.
- L'art. 1227, comma 1, c.c. consente di valutare d'ufficio il concorso causale del danneggiato nella produzione del fatto dannoso; l'art. 1227, comma 2, c.c. attiene invece al mancato contenimento del pregiudizio e richiede specifica allegazione di parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →