Direttiva 2004/74
COUNCIL DIRECTIVE 2004/74/EC OF 29 APRIL 2004 AMENDING DIRECTIVE 2003/96/EC AS REGARDS THE POSSIBILITY FOR CERTAIN MEMBER STATES TO APPLY, IN RESPECT OF ENERGY PRODUCTS AND ELECTRICITY, TEMPORARY EXEMPTIONS OR REDUCTIONS IN THE LEVELS OF TAXATION
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, introducendo deroghe e periodi transitori per alcuni Stati membri che avrebbero incontrato rilevanti difficoltà economiche e sociali nell'applicazione immediata delle nuove aliquote minime. Le deroghe consentono riduzioni o esenzioni temporanee, ma devono portare a un progressivo allineamento ai minimi comunitari e non devono compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. La direttiva entra in vigore e deve essere recepita dal 1 maggio 2004.
Direttiva di modifica della direttiva 2003/96/CE che consente ad alcuni Stati membri, in via temporanea, esenzioni o riduzioni delle aliquote di imposizione su prodotti energetici ed elettricità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea destinatari delle deroghe e dei regimi transitori previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare ai nuovi Stati membri elencati nei considerando e negli allegati (tra cui Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia). Incide sulla tassazione di prodotti energetici ed elettricità, con riferimento a specifici usi (trasporto, riscaldamento, produzione, navigazione, aviazione, trasporto pubblico locale, servizi pubblici) e a determinate categorie di prodotti (gasolio, benzina, carbone, coke, lignite, gas naturale, olio di scisto, elettricità, ecc.). Le misure sono limitate nel tempo e subordinate al rispetto del mercato interno e della concorrenza; restano ferme le regole sugli aiuti di Stato e gli obblighi di notifica alla Commissione.
Direttiva 2004/74/CE: deroghe temporanee alla tassazione di prodotti energetici ed elettricità
La direttiva interviene sulla direttiva 2003/96/CE, che aveva ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, introducendo livelli minimi di imposizione. Il legislatore dell'Unione riconosce che l'applicazione immediata dei nuovi minimi può generare difficoltà economiche e sociali rilevanti per alcuni Stati membri, in particolare quelli con livelli storicamente più bassi di accise e con economie in transizione.
Finalità e ratio della disciplina
La direttiva mira a consentire una transizione graduale verso i nuovi livelli minimi di tassazione, evitando effetti eccessivamente gravosi su cittadini e imprese, soprattutto PMI, e salvaguardando al contempo il corretto funzionamento del mercato interno. Le deroghe devono restare temporanee e non devono produrre distorsioni della concorrenza; inoltre, devono essere coerenti con il principio di progressivo allineamento ai minimi comunitari.
Rapporto con il diritto vigente e con gli aiuti di Stato
Il testo precisa che la direttiva non pregiudica eventuali procedure avviate in materia di distorsioni del mercato unico, in particolare ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Resta ferma anche la necessità, per gli Stati membri, di notificare alla Commissione i possibili aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 88 del Trattato.
Modifiche alla direttiva 2003/96/CE
L'articolo 1 modifica la direttiva 2003/96/CE in tre punti principali:
- l'articolo 18, paragrafo 1, viene riscritto per confermare che gli Stati membri indicati nell'allegato II possono continuare ad applicare riduzioni o esenzioni di tassazione previste in tale allegato;
- il rinvio interno dell'articolo 18, paragrafo 2, viene aggiornato da "paragrafi 3 a 12" a "paragrafi 3 a 13";
- viene introdotto un nuovo articolo 18a, che disciplina le autorizzazioni speciali e i regimi transitori per gli Stati membri indicati nell'allegato III.
Regime generale dell'articolo 18a
L'articolo 18a, paragrafo 1, autorizza gli Stati membri elencati nell'allegato III ad applicare le riduzioni o esenzioni indicate in tale allegato. Questa autorizzazione è soggetta a revisione preventiva del Consiglio, su proposta della Commissione, e scade il 31 dicembre 2006 oppure alla data specificata nell'allegato III.
Il paragrafo 2 introduce una clausola generale di transizione: gli Stati membri che incontrano difficoltà nell'attuazione dei nuovi livelli minimi di imposizione possono beneficiare di un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2007, purché ciò non comporti una distorsione significativa della concorrenza e sia preservata, in particolare, la stabilità dei prezzi.
Deroghe e scadenze specifiche per Stato membro
La direttiva contiene una disciplina estremamente dettagliata per singoli Stati membri, con scadenze differenziate a seconda del prodotto energetico o dell'uso fiscale interessato.
Repubblica ceca
Può applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali su elettricità, combustibili solidi e gas naturale fino al 1 gennaio 2008.
Estonia
Può beneficiare di:
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per adeguare le aliquote su gasolio e benzina senza piombo destinati a carburante, con soglie intermedie minime dal 1 maggio 2004;
- esenzione totale dall'imposizione sull'olio di scisto fino al 1 gennaio 2009, con possibile aliquota ridotta fino al 1 gennaio 2013, purché dal 1 gennaio 2011 non scenda sotto il 50% del minimo comunitario rilevante;
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per l'adeguamento della tassazione dell'olio di scisto per riscaldamento di teleriscaldamento;
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per convertire il sistema di tassazione dell'elettricità da modello in entrata a modello in uscita.
Lettonia
Può applicare periodi transitori fino al:
- 1 gennaio 2011 per gasolio e kerosene per carburante, con adeguamento finale entro il 1 gennaio 2013 e soglie intermedie dal 1 maggio 2004 e dal 1 gennaio 2008;
- 1 gennaio 2011 per benzina senza piombo, con soglie intermedie analoghe;
- 1 gennaio 2010 per olio combustibile pesante per riscaldamento urbano;
- 1 gennaio 2010 per l'elettricità, con imposizione almeno pari al 50% dei minimi comunitari dal 1 gennaio 2007;
- 1 gennaio 2009 per carbone e coke, con soglia minima del 50% dal 1 gennaio 2007.
Lituania
Può beneficiare di regimi transitori fino al 1 gennaio 2011 per gasolio e kerosene per carburante e per benzina senza piombo, con livelli minimi intermedi dal 1 maggio 2004 e dal 1 gennaio 2008.
Ungheria
Può applicare un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per adeguare la tassazione di elettricità, gas naturale, carbone e coke usati per il riscaldamento urbano.
Malta
Può applicare:
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per l'elettricità, con soglia minima del 50% dei minimi comunitari dal 1 gennaio 2007;
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per gasolio e kerosene per carburante, con soglia minima dal 1 maggio 2004;
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per benzina senza piombo e con piombo, con soglie intermedie dal 1 maggio 2004;
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2010 per gas naturale usato come combustibile per riscaldamento, con livello almeno pari al 50% dal 1 gennaio 2007;
- un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2009 per i combustibili solidi, con analoga soglia del 50% dal 1 gennaio 2007.
Polonia
Può applicare:
- fino al 1 gennaio 2009 per la benzina senza piombo, con soglia minima dal 1 maggio 2004;
- fino al 1 gennaio 2010 per il gasolio per carburante, con adeguamento finale entro il 1 gennaio 2012 e livelli minimi intermedi dal 1 maggio 2004 e dal 1 gennaio 2008;
- fino al 1 gennaio 2008 per l'olio combustibile pesante, con soglia minima dal 1 maggio 2004;
- fino al 1 gennaio 2012 per carbone e coke usati per riscaldamento urbano e per altri usi di riscaldamento;
- fino al 1 gennaio 2008, esenzioni o riduzioni totali o parziali per gasolio usato come combustibile da scuole, asili e altri servizi pubblici, per le attività svolte come pubbliche autorità;
- fino al 1 gennaio 2006 per allineare il sistema di tassazione dell'elettricità al quadro comunitario.
Slovenia
Può concedere, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali sulla tassazione del gas naturale fino al maggio 2014 o fino a quando la quota nazionale di gas naturale nei consumi finali raggiunga il 25%, se questa soglia interviene prima. Quando la quota raggiunge il 20%, deve comunque applicarsi un livello di imposizione positivo, crescente annualmente fino al raggiungimento del minimo alla fine del periodo.
Slovacchia
Può applicare:
- fino al 1 gennaio 2010 per elettricità e gas naturale usato come combustibile per riscaldamento, con soglia del 50% dei minimi comunitari dal 1 gennaio 2007;
- fino al 1 gennaio 2009 per combustibili solidi, con soglia del 50% dal 1 gennaio 2007.
Principio di progressiva convergenza e soglia del 3%
L'articolo 18a, paragrafo 12, impone che durante i periodi transitori gli Stati membri riducano progressivamente il divario tra la tassazione nazionale e i nuovi minimi comunitari. È però previsto un margine di flessibilità: se la differenza residua non supera il 3% del minimo comunitario, lo Stato può attendere la scadenza del periodo transitorio per procedere all'adeguamento.
Allegato III: esenzioni e riduzioni autorizzate
L'allegato III individua ulteriori esenzioni o aliquote ridotte per:
- Lettonia: prodotti energetici ed elettricità utilizzati nei veicoli del trasporto pubblico locale;
- Lituania: carbone, coke e lignite fino al 1 gennaio 2007; gas naturale ed elettricità fino al 1 gennaio 2010; orimulsion per usi diversi dalla produzione di elettricità o calore fino al 1 gennaio 2010;
- Ungheria: carbone e coke fino al 1 gennaio 2009;
- Malta: navigazione in imbarcazioni da diporto private e aviazione diversa da quella già coperta dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE;
- Polonia: carburanti e oli destinati all'aviazione o alla navigazione marittima, in specifiche circostanze e per particolari soggetti pubblici o di riserva statale.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1 maggio 2004 e comunicarle senza indugio alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il 1 maggio 2004 ed è rivolta a tutti gli Stati membri, pur producendo effetti sostanziali soprattutto per quelli espressamente menzionati nei regimi transitori e negli allegati.
Disposizioni principali
Modifica dell'articolo 18 della direttiva 2003/96/CE
L'articolo 18, paragrafo 1, è sostituito per consentire agli Stati membri indicati nell'allegato II di continuare ad applicare le riduzioni o esenzioni di tassazione previste da tale allegato. Il riferimento ai paragrafi 3-12 è aggiornato a paragrafi 3-13.
Nuovo articolo 18a: autorizzazioni e deroghe transitorie
È introdotto l'articolo 18a, che autorizza gli Stati membri indicati nell'allegato III ad applicare le riduzioni o esenzioni ivi previste, previa revisione del Consiglio su proposta della Commissione, con scadenza al 31 dicembre 2006 o alla data indicata nell'allegato III. È inoltre previsto un periodo transitorio generale fino al 1 gennaio 2007 per gli Stati con difficoltà nell'attuazione dei nuovi livelli minimi, purché senza distorsioni significative della concorrenza.
Deroghe specifiche per singoli Stati membri
Sono disciplinate deroghe dettagliate per Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, con termini differenziati al 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e, per la Slovenia, fino a maggio 2014 o fino al raggiungimento della quota del 25% di gas naturale nei consumi finali. Per varie voci sono fissati livelli minimi intermedi (ad esempio 50% dei minimi comunitari dal 1 gennaio 2007 o importi specifici in EUR per 1 000 litri/kg).
Progressivo allineamento ai minimi comunitari
Durante i periodi transitori gli Stati membri devono ridurre progressivamente il divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Se la differenza tra aliquota nazionale e minimo comunitario non supera il 3% di tale minimo, lo Stato può attendere la fine del periodo per l'adeguamento.
Allegato III
L'allegato III elenca le riduzioni ed esenzioni autorizzate per Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta e Polonia, con riferimento a usi specifici come trasporto pubblico locale, navigazione da diporto, navigazione aerea, carburanti per aviazione, carburanti per navi e scorte di Stato.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1 maggio 2004 e comunicarne immediatamente alla Commissione il testo, insieme a una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere accompagnate da tale rinvio alla pubblicazione ufficiale. Devono inoltre essere trasmesse alla Commissione le principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 maggio 2004 ed è rivolta agli Stati membri.
Come è indicizzato
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