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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30090/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della convalida del provvedimento questorile di divieto di frequentare luoghi di manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, per violazione del diritto di difesa: il Gip avrebbe convalidato il provvedimento prima dello spirare del termine di 48 ore dall'avvenuta notificazione, non consentendo al ricorrente il tempo minimo per esaminare gli atti e presentare memorie.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che il provvedimento era stato notificato il 25 ottobre 2023 alle ore 11:15, la richiesta di convalida era stata presentata dal PM il 26 ottobre alle ore 12:15 e la convalida era stata emessa dal Gip il 27 ottobre alle ore 10:15, senza rispetto del termine minimo di 48 ore dalla notificazione. Per la violazione del termine previsto e per il conseguente pregiudizio al diritto di difesa la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 25 ottobre 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha altresì disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Trapani.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989

    L'art. 6 prevede il divieto di frequentare luoghi teatro di manifestazioni sportive e può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione; la convalida giudiziaria di tale provvedimento deve rispettare il termine procedurale che tutela il diritto di difesa.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione (principio delle 48 ore)

    Corte di cassazione, Sez. III, 27/05/2020 n.15973; Corte di cassazione, Sez. III, 06/05/2020 n.13693; Corte di cassazione, Sez. III, 14/03/2024 n.10700; Corte di cassazione, Sez. III, 02/02/2024 n.4766

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che la convalida del provvedimento questorile impiantante l'obbligo di presentazione non può intervenire prima dello scadere delle 48 ore dalla notificazione al destinatario; la convalida anticipata determina nullità/annullamento per violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La convalida giudiziaria di DASPO o obblighi simili non può essere effettuata prima di 48 ore dalla notificazione: il rispetto di questo termine è requisito procedurale essenziale a tutela del diritto di difesa.
  • L'assenza di memorie difensive depositate prima della convalida non rende irrelevante il rispetto del termine: la violazione del termine costituisce vizio insanabile anche se la difesa non ha materialmente prodotto documenti nel lasso temporale.
  • In caso di convalida anticipata la sanzione è l'annullamento senza rinvio della convalida e l'inefficacia, almeno parziale, del provvedimento amministrativo (qui: l'obbligo di presentazione).
  • Le autorità (Questore, PM, Gip) devono verificare e rispettare rigorosamente la scansione temporale procedimentale prima di adottare o convalidare misure che incidono sul diritto di difesa.
  • Il destinatario del provvedimento deve prontamente impugnare la convalida non conforme ai termini procedurali per ottenere l'annullamento; l'azione è efficace anche se non è dimostrabile che una memoria avrebbe cambiato l'esito sostanziale.

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