Cassazione Penale, Sentenza n. 30090/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del provvedimento questorile di divieto di frequentare luoghi di manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, per violazione del diritto di difesa: il Gip avrebbe convalidato il provvedimento prima dello spirare del termine di 48 ore dall'avvenuta notificazione, non consentendo al ricorrente il tempo minimo per esaminare gli atti e presentare memorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che il provvedimento era stato notificato il 25 ottobre 2023 alle ore 11:15, la richiesta di convalida era stata presentata dal PM il 26 ottobre alle ore 12:15 e la convalida era stata emessa dal Gip il 27 ottobre alle ore 10:15, senza rispetto del termine minimo di 48 ore dalla notificazione. Per la violazione del termine previsto e per il conseguente pregiudizio al diritto di difesa la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 25 ottobre 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha altresì disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Trapani.
Norme richiamate
L'art. 6 prevede il divieto di frequentare luoghi teatro di manifestazioni sportive e può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione; la convalida giudiziaria di tale provvedimento deve rispettare il termine procedurale che tutela il diritto di difesa.
giurisprudenza della Corte di cassazione (principio delle 48 ore)
Corte di cassazione, Sez. III, 27/05/2020 n.15973; Corte di cassazione, Sez. III, 06/05/2020 n.13693; Corte di cassazione, Sez. III, 14/03/2024 n.10700; Corte di cassazione, Sez. III, 02/02/2024 n.4766
La giurisprudenza consolidata stabilisce che la convalida del provvedimento questorile impiantante l'obbligo di presentazione non può intervenire prima dello scadere delle 48 ore dalla notificazione al destinatario; la convalida anticipata determina nullità/annullamento per violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La convalida giudiziaria di DASPO o obblighi simili non può essere effettuata prima di 48 ore dalla notificazione: il rispetto di questo termine è requisito procedurale essenziale a tutela del diritto di difesa.
- L'assenza di memorie difensive depositate prima della convalida non rende irrelevante il rispetto del termine: la violazione del termine costituisce vizio insanabile anche se la difesa non ha materialmente prodotto documenti nel lasso temporale.
- In caso di convalida anticipata la sanzione è l'annullamento senza rinvio della convalida e l'inefficacia, almeno parziale, del provvedimento amministrativo (qui: l'obbligo di presentazione).
- Le autorità (Questore, PM, Gip) devono verificare e rispettare rigorosamente la scansione temporale procedimentale prima di adottare o convalidare misure che incidono sul diritto di difesa.
- Il destinatario del provvedimento deve prontamente impugnare la convalida non conforme ai termini procedurali per ottenere l'annullamento; l'azione è efficace anche se non è dimostrabile che una memoria avrebbe cambiato l'esito sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →