Cassazione Penale, Sentenza n. 11126/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava cinque motivi, tutti riferiti al capo 6 (artt. 61 n.11 e 640 c.p., con conferma delle statuizioni civili): 1) omessa notifica del decreto di citazione ad entrambi i difensori dopo la riunione dei procedimenti e carenza di motivazione rispetto all'omessa notifica all'avv. Francesca Manzari; 2) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per una presunta "novità" del fatto introdotta in dibattimento; 3) mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela o comunque affermazione di responsabilità nonostante la querela tardiva; 4) vizio di motivazione sulle statuizioni civili, in particolare sulla legittimazione attiva di Rosa Brevi; 5) censura sulla revoca della sospensione condizionale della pena, che in appello non era stata adeguatamente esaminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: primariamente mancanza di interesse quanto al primo motivo (l'omessa notifica) perché la questione è stata sollevata solo in appello e, trattandosi di nullità intermedia, poteva essere eccepita in udienza dall'altro difensore presente; i restanti motivi sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati: la presunta "novità" della fattispecie non ha alterato il nucleo essenziale dell'imputazione; le doglianze relative alla valutazione del compendio probatorio e al danno civile attengono a fatto e valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione; la revoca della sospensione condizionale è stata confermata correttamente come revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168 n.2 c.p. per cumulo di pene e per cause ostative non conoscibili dai giudici che avevano concesso il beneficio. Conseguenze processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorso è dichiarato inammissibile e le statuizioni civili di secondo grado restano impregiudicate.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato di truffa oggetto del capo 6; la valutazione ha considerato la corrispondenza del 'nucleo essenziale' della condotta contestata nonostante variazioni formali.
art. 61 n.11 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata in relazione al capo 6; richiamata nella descrizione dell'imputazione originaria.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce obblighi di informazione/assistenza dell'imputato; la Corte ha qualificato l'omessa notifica ad un difensore come una nullità intermedia che va eccepita in udienza dall'altro difensore presente.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
La mancata proposizione dell'eccezione in udienza prima della deliberazione sana la nullità derivante dall'inosservanza delle norme sull'assistenza dell'imputato.
art. 521 cod. proc. pen.
Vincolo di corrispondenza tra imputazione e giudicato: violazione ravvisabile solo se esiste assoluta e reale difformità che impedisca all'imputato di difendersi; nel caso non sussisteva tale difformità.
art. 516 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di 'fatto nuovo' nell'imputazione; la Corte ha ritenuto assente la novitas tale da precludere la difesa.
art. 124 cod. pen.
Rilevante per determinare il momento in cui la persona offesa ha avuto piena conoscenza dei fatti; contestazioni sul punto sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 164 quarto comma cod. pen.
Il beneficio della sospensione condizionale non può essere accordato in presenza di cause ostative previste; la revoca ha natura dichiarativa quando il beneficio era stato concesso in presenza di tali cause.
art. 168 primo comma n.2 cod. pen.
Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale se, per fatti anteriori, il cumulo delle pene supera i limiti previsti; applicata per giustificare la revoca operata dal Tribunale.
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di pena ai fini della sospensione; nel caso la cumulazione delle pene ha superato i limiti posti dal previgente art. 163.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e la liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione inammissibile.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 convertito legge 18/12/2020 n.176
Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta delle impugnazioni; richiamata come norma applicabile alla trattazione del ricorso.
art. 94 comma 2 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 17 d.l. 22/06/2023 n.75
Richiamate per stabilire l'applicabilità temporale della disciplina della trattazione scritta (impugnazioni proposte sino al 15/01/2024).
Massime di principio
- L'omessa notifica di atti difensivi a uno dei difensori costituisce nullità di regime intermedio: è sanabile se non eccepita in udienza dall'altro difensore presente; sollevare la questione solo in appello può privare di interesse la cassazione.
- La modifica in dibattimento dell'imputazione integra un vizio solo se introduce un fatto realmente nuovo e incompatibile con il nucleo essenziale della contestazione originaria, tale da impedire la difesa; variazioni formali o di dettaglio non sono sufficienti.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del compendio probatorio o per sindacare valutazioni di merito su danno civile o momento di conoscenza della vittima; tali questioni sono di merito e inammissibili se proposte come semplice riconsiderazione.
- La legittimazione ad agire civilmente nel processo penale è ampia: non solo la vittima diretta, ma chiunque abbia subito un danno eziologicamente riconducibile al reato può costituirsi parte civile, a condizione che sussista nesso causale.
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere dichiarata anche successivamente, con effetti dichiarativi, quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative non conosciute dal giudice che aveva concesso il beneficio; in alcuni casi la revoca è obbligatoria (art. 168 n.2 c.p.).
- Se un motivo di impugnazione è ab origine manifestamente infondato o la sua eventuale accoglienza non produrrebbe effetti utili in un nuovo processo (mancanza di interesse), il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile.
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