Sentenza n. 13491/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo complessivo nominale di euro 3.000,00 oltre interessi legali. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro i successivi 60 giorni previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
La disposizione costituisce il titolo normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
La norma fonda la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando il privato allega l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza deve essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertati con efficacia di giudicato dal giudice della cognizione; l’attività del giudice dell’ottemperanza è diretta all’attuazione del comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta dell’interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →