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Sentenza

Sentenza del 06/06/2023 n. 15907 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impatto: la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendolo cumulativo e collettivo (coinvolgendo soggetti diversi e più atti impositivi). Incomarbo Srl ha impugnato in cassazione sostenendo che il ricorso originario era stato proposto unicamente da Incomarbo Srl e, anzi, che la società aveva poi limitato con memoria l'oggetto del giudizio all'avviso di accertamento relativo al 2005; contestava altresì questioni relative alla procura e alla possibilità di cumulare impugnazioni quando rilevano identiche questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per carenza di legittimazione passiva dopo il trasferimento di competenze alle agenzie), ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Incomarbo Srl (con conseguente censura della CTR che aveva illegittimamente dichiarato inammissibile il ricorso originario), ha rigettato il quinto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito dell'avviso di accertamento relativo al 2005; sono anche compensate/parzialmente regolate le spese del presente giudizio secondo quanto disposto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1

    Ha operato il trasferimento alle agenzie fiscali di rapporti, poteri e competenze del MEF; la Corte ha richiamato tale disposizione per escludere la legittimazione passiva del Ministero e ritenere invece l'Agenzia (ad es. Agenzia delle Entrate) unico soggetto legittimato.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Individua la data di inizio di operatività delle agenzie fiscali (1/1/2001), utile a determinare quale ente sia legittimato passivamente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 14, 18, 19, 27, 29

    Richiamati nei motivi di cassazione come norme regolatrici della materia tributaria e del procedimento; dalla sentenza si evince l'applicazione dei principi secondo cui la legittimità di un ricorso cumulativo dipende dall'identità di soggetto e di questione; inoltre disciplinano la rappresentanza e le conseguenze della limitazione dell'oggetto del giudizio con memorie.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; artt. 103, 104, 156, 182 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; artt. 103, 104, 156, 182

    Gli artt. del codice di procedura sono stati invocati come basi delle doglianze in cassazione (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto fondato il profilo relativo all'omesso esame della questione decisiva (n.5) ma non il motivo relativo alla procura (artt. 156 e 182). Gli artt. 103 e 104 sono stati richiamati in relazione alla possibilità di cumulare domande e separatezza delle cause.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 38 e 88

    Citati nel sesto motivo quale riferimento al merito (criteri di reddito/imputazione); la Corte non ha affrontato il merito perché ha rimesso la causa per nuovo esame dopo aver accolto il motivo di ammissibilità.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 1462/2020; Cass. n. 1550/2015)

    Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015

    Usate a supporto dell'affermazione che, dopo il trasferimento di competenze, il Ministero non è legittimato passivamente e che le agenzie fiscali sono gli unici soggetti da chiamare in giudizio.

Massime di principio

  • Un ricorso tributario è ammissibile cumulativamente solo se riguarda lo stesso soggetto e questioni omogenee: ricorsi che coinvolgono soggetti distinti o atti autonomi possono rendere l'impugnazione inammissibile o richiedere la separazione delle cause.
  • Se in primo grado le cause relative a soggetti diversi sono già state separate, in appello e in cassazione occorre rispettare tale separazione: non si può poi sostenere l'unitarietà del ricorso rispetto a soggetti distinti.
  • La parte può legittimamente restringere l'oggetto del giudizio con memoria successiva (rinuncia a parte delle impugnazioni), e tale restringimento è rilevante per l'ammissibilità della domanda.
  • Verificare sempre la legittimazione passiva dell'amministrazione chiamata in giudizio: dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali il Ministero non è il soggetto corretto da intimare per atti fiscali.
  • La procura e la rappresentanza devono essere documentate: la mancanza di procura di una società impedisce che quella società possa essere considerata ricorrente; tuttavia l'irregolarità della procura può essere sanata dalla successiva costituzione/regolarizzazione se compatibile con le norme processuali.
  • In caso di dubbio sull'ammissibilità, il giudice di legittimità può cassare la decisione e rinviare la causa per un nuovo esame nel merito quando l'errore riguarda l'ammissibilità e impedisce di decidere il merito.

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