Sentenza del 05/06/2017 n. 2477 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOTTOSCRIZIONE AVVISO - DELEGA - Validità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell’avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell’ufficio. Il ricorrente ha dedotto che la delega del potere di firma dovesse essere un provvedimento amministrativo adeguatamente motivato, con l’indicazione precisa del sostituto, della durata, dell’ambito di competenza, delle modalità di sottoscrizione e della firma autografa del delegato, necessaria per il successivo confronto con quella apposta sugli avvisi. È stata inoltre contestata la mancata conoscibilità della delega da parte dei contribuenti.
La decisione
La sentenza afferma che la delega di firma deve contenere elementi essenziali e sufficientemente determinati, in modo da consentire di verificare la legittimazione del sottoscrittore ed evitare equivoci sulla competenza. L’Amministrazione deve rendere la delega conoscibile ai terzi mediante strumenti idonei e con data certa, quantomeno su richiesta del contribuente. La mera provenienza dell’atto da un funzionario dell’Agenzia non consente, in via ordinaria, di superare l’assenza o l’irregolarità della delega; tale possibilità è ammessa solo in situazioni eccezionali di estrema gravità e turbolenza civile. Ne consegue che, ove tali requisiti non siano rispettati e la delega non venga adeguatamente provata, l’avviso è esposto all’annullamento per difetto di sottoscrizione o di legittimazione del firmatario.
Norme richiamate
Principi generali in materia di delega del potere di firma negli atti tributari
La delega deve presentare i caratteri essenziali di un provvedimento amministrativo: motivazione, individuazione del delegato, durata, competenza dettagliata e modalità di esercizio del potere di firma.
Principio di conoscibilità e trasparenza dell’azione amministrativa
La delega deve essere portata a conoscenza dei terzi con strumenti idonei e muniti di data certa, almeno mediante esibizione a semplice richiesta del contribuente.
Principio di riferibilità dell’atto alla Pubblica Amministrazione
La riferibilità dell’atto all’Amministrazione non sana automaticamente la carenza di delega o di sottoscrizione; una deroga è ipotizzabile soltanto in condizioni eccezionali di estrema gravità e turbolenza civile.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è firmato da un funzionario diverso dal responsabile dell’ufficio, il contribuente può chiedere di verificare l’esistenza, la validità e l’estensione della delega di firma.
- Una delega generica, priva di durata, ambito materiale, modalità di sottoscrizione o individuazione chiara del delegato, può essere considerata insufficiente a legittimare l’atto.
- L’Amministrazione deve poter dimostrare che la delega esisteva ed era efficace alla data di sottoscrizione dell’avviso; non è sufficiente richiamarla in modo generico o produrla senza elementi che ne attestino la data e la portata.
- La mancata conoscibilità della delega, se tempestivamente contestata e non adeguatamente superata dall’Amministrazione, può incidere sulla validità dell’avviso.
- La contestazione deve essere formulata nel giudizio in modo specifico, indicando perché il firmatario non risultava legittimato e chiedendo, se necessario, l’esibizione della delega e della documentazione comprovante la sua efficacia.
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