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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03474/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di ripetizione di ICI/IMU versate per annualità 2008-2012 su un terreno qualificato dai proprietari come agricolo e, quindi, asseritamente esente o comunque agevolato. I contribuenti avevano dedotto che il terreno fosse effettivamente coltivato e avevano prodotto, a sostegno, il cosiddetto fascicolo aziendale e una perizia tecnica di parte. La commissione tributaria regionale aveva tuttavia rigettato l’appello, ritenendo non provata la persistenza dell’utilizzazione agricolo-silvo-pastorale del fondo. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione di norme sul fascicolo aziendale, sull’efficacia probatoria delle relative risultanze e sull’art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il fascicolo aziendale facesse piena prova nei confronti della pubblica amministrazione della natura agricola del terreno e della sua coltivazione; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 276 e 118 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice d’appello avesse deciso sulla base della ragione più liquida e avesse trascurato la censura relativa alla decadenza per l’anno 2012.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell’agevolazione ICI per i terreni agricoli, non basta la mera risultanza formale del fascicolo aziendale: il contribuente deve provare in modo autonomo la diretta conduzione del fondo e, più in generale, i presupposti dell’agevolazione, mentre il giudice di merito deve valutare sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza dei dati del fascicolo. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché le doglianze dei ricorrenti miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio. Rigettato il primo motivo, il secondo è stato dichiarato infondato o assorbito nella parte restante, perché il mancato riconoscimento del beneficio rendeva irrilevanti le censure sulla tecnica decisoria e sulla pretesa decadenza per l’anno 2012. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato per la deduzione della nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Viene richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ne esclude la configurabilità nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è ravvisabile quando la censura investe soltanto la valutazione delle prove e non il travisamento del loro contenuto oggettivo.

  • art. 276 c.p.c.

    L’ordine di trattazione consente al giudice di scegliere la questione di merito più liquida; la nullità sussiste solo se viene violato il corretto ordine tra questioni di rito e questioni di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata, non emergendo una pronuncia meramente apparente.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    Per considerare agricolo un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria occorre la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale e la conduzione da parte dei soggetti legittimati.

  • art. 9, d.lgs. 504/1992

    L’agevolazione ICI per terreni agricoli richiede i presupposti soggettivi e oggettivi individuati dalla giurisprudenza; l’onere probatorio grava sul contribuente.

  • art. 58, d.lgs. 446/1997

    È richiamato per i requisiti soggettivi legati alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

  • art. 11, l. 9/1963

    L’iscrizione negli appositi elenchi è idonea a provare alcuni dei requisiti soggettivi per l’agevolazione.

  • art. 25, comma 2, d.l. 5/2012

    I dati del fascicolo aziendale fanno fede verso le pubbliche amministrazioni nei rapporti instaurati dal titolare dell’azienda agricola, ma tale efficacia non equivale a prova automatica e piena in giudizio tributario.

  • art. 3, comma 1, D.M. 162/2015

    Il fascicolo aziendale è qualificato come insieme di informazioni certificate e strumento di semplificazione amministrativa, ma la Corte ne limita la portata probatoria al contesto amministrativo.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti come norma di riferimento della ripetizione dell’indebito, ma la Corte non sviluppa specifiche statuizioni su di essa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge 35/2012

    È richiamata come legge di conversione del d.l. 5/2012, nell’ambito della disciplina del fascicolo aziendale.

  • legge 228/2012

    È richiamata in relazione all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di ICI/IMU sui terreni agricoli, il regime agevolativo richiede non solo la qualifica soggettiva del possessore, ma anche la prova autonoma della diretta conduzione del fondo e della concreta utilizzazione agricolo-silvo-pastorale.
  • Il fascicolo aziendale contiene dati utilizzabili nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma nel processo tributario il giudice deve verificarne sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza; esso non costituisce di per sé prova automatica e decisiva dei presupposti dell’agevolazione.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice travisa il contenuto oggettivo della prova; non basta contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera, ma non impedisce all’ente impositore di contrastare la spettanza del beneficio e di difendersi sulle questioni rilevanti per il rigetto della domanda contribuente.
  • Il criterio della ragione più liquida può essere utilizzato per scegliere tra questioni di merito concorrenti; la nullità processuale si pone solo se il giudice altera l’ordine tra questioni di rito pregiudiziali e questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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