Sentenza n. 808/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso n. 402 del 2025: - del verbale del -OMISSIS- di immissione in possesso ed acquisizione di opere edilizie abusive e dell’area di sedime sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo; quanto al ricorso n. 544 del 2025: - del verbale del -OMISSIS- di acquisizione delle opere edilizie abusive e dell’area di sedime site in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali comunali di immissione nel possesso e acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive e dell'area di sedime
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario assegnatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, divenuto assegnatario del compendio immobiliare, ha impugnato due verbali comunali con cui l'amministrazione aveva disposto l'immissione nel possesso e l'acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime. L'ordine di demolizione e il diniego di sanatoria erano stati notificati esclusivamente al precedente proprietario, autore dell'abuso, e non al ricorrente. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, poiché l'acquisizione era stata fondata sull'inottemperanza del precedente proprietario senza previa notificazione dell'ordine demolitorio al nuovo proprietario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando il richiamo a una deliberazione consiliare già annullata dal giudice amministrativo e la mancata considerazione dell'istanza di condono presentata dopo l'acquisto del bene. I due ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi e ha annullato i verbali impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. In via preliminare, ha ritenuto ammissibili le impugnazioni, riconoscendo la diretta lesività degli atti con cui il Comune aveva per la prima volta formalizzato nei confronti del nuovo proprietario l'effetto acquisitivo e disposto l'immissione nel possesso. Nel merito, ha ritenuto fondato il primo motivo: l'acquisizione gratuita costituisce una sanzione autonoma rispetto alla demolizione, collegata all'inottemperanza volontaria all'ordine demolitorio, e non può essere applicata al proprietario estraneo all'abuso che non abbia ricevuto un ordine di demolizione e non sia stato posto in condizione di adempiervi. Il Comune non poteva quindi imputare al ricorrente l'inottemperanza del precedente proprietario. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, poiché l'istanza di condono presentata dal ricorrente rendeva inefficace il precedente ordine demolitorio ai fini della prosecuzione della sequenza sanzionatoria e imponeva la sospensione del procedimento fino alla definizione della sanatoria. Gli atti di acquisizione, fondati su un ordine ormai inefficace e adottati senza considerare l'istanza di condono, erano pertanto illegittimi. Il TAR ha stabilito che il Comune dovrà esaminare con provvedimento espresso e motivato l'istanza di condono, astenendosi nel frattempo dal riattivare il procedimento sanzionatorio; solo in caso di rigetto potrà notificare al ricorrente un nuovo ordine di demolizione e, in caso di successiva inottemperanza, adottare un nuovo atto di acquisizione, previa verifica dell'inadempimento e quantificazione e perimetrazione dell'area. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorso, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
“l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone l'inottemperanza a un ordine di demolizione previamente notificato al soggetto nei cui confronti la sanzione viene applicata; non può fondarsi sull'inadempimento di un precedente proprietario nei confronti del nuovo proprietario estraneo.
art. 40, comma 6, l. 47/1985
Consente la proposizione dell'istanza di condono anche dopo l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, fino alla demolizione o all'utilizzazione a fini pubblici, secondo quanto richiamato dal giudice.
art. 43 l. 47/1985
La sanatoria può intervenire anche dopo l'acquisizione gratuita, purché l'immobile non sia stato demolito o utilizzato per fini pubblici.
art. 44 l. 47/1985
La presentazione dell'istanza di condono impone la sospensione dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione della domanda, per non pregiudicare l'effetto utile dell'eventuale sanatoria.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata degli atti amministrativi; nel caso concreto risultava illegittimo il richiamo a una deliberazione consiliare già annullata e la mancata considerazione dell'istanza di condono.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce una sanzione autonoma rispetto all'ordine di demolizione e presuppone un comportamento volontario e almeno colposo di inottemperanza all'ordine demolitorio.
- L'acquisizione gratuita non può essere applicata al proprietario subentrato che non abbia ricevuto l'ordine di demolizione e al quale non sia imputabile l'inottemperanza del precedente proprietario; l'amministrazione deve prima notificargli un nuovo ordine e consentirgli di adempiere nel termine di legge.
- Il decorso del termine assegnato con l'ordine di demolizione notificato al precedente proprietario non perfeziona il trasferimento della proprietà in favore del Comune nei confronti del nuovo proprietario che non abbia ricevuto alcuna notificazione dell'ordine.
- La proposizione di un'istanza di condono dopo l'ordine di demolizione rende inefficace, ai fini della prosecuzione della sequenza acquisitiva, il precedente ordine demolitorio e impone la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla definizione dell'istanza.
- In caso di rigetto del condono presentato dal nuovo proprietario, il Comune deve adottare e notificare un nuovo ordine di demolizione; soltanto dopo una nuova e accertata inottemperanza può adottare l'atto di acquisizione, quantificando e perimetrando l'area sottratta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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