Sentenza n. 409/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento di archiviazione dell'istanza codice pratica p-bo/l/q/2025/102098 del 14 novembre 2025, comunicato in pari data, con il quale lo sportello unico per l'immigrazione ha disposto l'archiviazione dell'istanza per "mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (art. 22 comma 5 ter e 6 del d. lgs. n. 286/1998)"; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza per il nulla osta al lavoro domestico, motivato dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, ha impugnato l'archiviazione della pratica disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione perché il contratto di soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro e dalla lavoratrice, non sarebbe stato trasmesso entro il termine di legge. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 ed erronea applicazione della disciplina di settore; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; difetto di motivazione e contraddittorietà; insussistenza della natura perentoria del termine previsto dall'art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998; violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il contratto era stato regolarmente sottoscritto e affidato a un intermediario per il caricamento telematico, senza che il mancato buon esito della trasmissione fosse imputabile al datore di lavoro o alla lavoratrice. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, affermando che la procedura era automatizzata e che il sistema informatico disponeva l'archiviazione al decorso del termine, senza prevedere la notifica di un preavviso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha ritenuto decisivo che l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, pur prevedendo il rifiuto o la revoca del nulla osta in caso di mancata trasmissione del contratto di soggiorno nel termine previsto, faccia salva l'ipotesi in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o comunque da cause non imputabili al lavoratore. Tale clausola implica che il datore di lavoro e il lavoratore siano informati del mancato ricevimento o della tardiva trasmissione, così da poter dimostrare la non imputabilità del ritardo. L'automazione del gestionale ministeriale e l'assenza, nel sistema, di una procedura per il preavviso di archiviazione non possono escludere tale garanzia sostanziale. Nel caso concreto, le parti non erano state informate del mancato ricevimento del contratto, pur avendolo sottoscritto, e non avevano quindi potuto fornire elementi per dimostrare l'eventuale causa di forza maggiore o la non imputabilità. Il TAR ha assorbito le ulteriori questioni, compresa quella sulla perentorietà del termine, disponendo il riavvio del procedimento e la conclusione dello stesso con il rilascio degli atti dovuti ove ne sussistano i presupposti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
La previsione della forza maggiore o della non imputabilità del ritardo impone all'Amministrazione di informare gli interessati del mancato ricevimento o della tardiva trasmissione del contratto, affinché possano dimostrare tali circostanze.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. [...] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Il termine di quindici giorni per la sottoscrizione e trasmissione del contratto opera nel quadro della disciplina che consente di escludere le conseguenze sfavorevoli quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore; la questione della sua perentorietà è stata lasciata assorbita.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata assorbita, poiché l'illegittimità dell'archiviazione è stata già riconosciuta per la mancata informazione sul mancato ricevimento del contratto e sulla possibilità di dimostrare la non imputabilità del ritardo.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disciplina prevede il rifiuto o la revoca di un titolo amministrativo per la mancata trasmissione tempestiva di un documento, ma fa salva la forza maggiore o la non imputabilità del ritardo, l'Amministrazione deve informare l'interessato del mancato ricevimento o della tardiva trasmissione prima di adottare il provvedimento sfavorevole.
- L'automazione della procedura amministrativa e l'assenza, nel gestionale informatico, di una funzione per la comunicazione preventiva non esonerano l'Amministrazione dal garantire all'interessato la possibilità effettiva di far valere le cause di forza maggiore o di non imputabilità previste dalla legge.
- È illegittimo archiviare o revocare un procedimento quando l'interessato non sia stato posto in condizione di dimostrare che il ritardo nella trasmissione documentale non gli è imputabile, qualora tale circostanza sia espressamente prevista dalla legge come causa impeditiva della misura sfavorevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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