Ordinanza n. 556/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento del Decreto n. -OMISSIS- – pratica n. -OMISSIS- – posizione n. -OMISSIS-, emesso in data 7 marzo 2023 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza, notificato in data 23 marzo 2023, con il quale è stato comunicato alla parte ricorrente il rigetto delle istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo in relazione all’infermità diagnosticata come “-OMISSIS-”; nonché del parere negativo n. -OMISSIS- – posizione -OMISSIS-, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’adunanza n. -OMISSIS- del 28 aprile 2022, allegato e richiamato quale motivazione del decreto impugnato, con il quale è stato ritenuto che l’infermità sopra indicata non sia riconducibile a fatti di servizio, costituendo detto parere il presupposto immediato e diretto del provvedimento di rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto delle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, fondato su parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale notificato il 23 marzo 2023, con il quale sono state rigettate le istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo in relazione a un’infermità diagnosticata come "-OMISSIS-". È stato altresì impugnato il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso la riconducibilità dell’infermità a fatti di servizio e che costituiva il presupposto immediato e diretto del decreto. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza del 9 luglio 2025, il Collegio aveva disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., nominando il verificatore e fissando i termini per le operazioni. Il verificatore ha chiesto una proroga del termine, motivandola con la complessità degli accertamenti demandati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha esaminato esclusivamente l’istanza del verificatore e, ritenendo insussistenti ragioni ostative, ha concesso la proroga richiesta. È stato assegnato al verificatore un nuovo termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per completare le operazioni di verificazione, restando ferme le modalità già stabilite nell’ordinanza di nomina. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 66, comma 1, c.p.a.
proroga del termine per il completamento delle operazioni di verificazione
La disposizione è richiamata quale base per la verificazione disposta dal giudice e per la prosecuzione dell’incarico del verificatore mediante assegnazione di un nuovo termine di 90 giorni.
Come è indicizzato
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