Sentenza n. 1334/2026 - Torino, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 17/2024, pubblicata il 11/01/2024, resa dal Tribunale di Alessandria, in funzione del Giudice del lavoro, notificata con formula esecutiva il 25.06.2025 e passata in giudicato così come certificato della cancelleria del Tribunale di Alessandria il 30 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Alessandria, notificata al Ministero con formula esecutiva. Il titolo giudiziale aveva liquidato, per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'importo di 500 euro a titolo di Carta del Docente. Il Ministero, pur costituendosi, non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di pagamento delle somme riconosciute, maggiorate degli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito dell'ottemperanza. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini esecutivi, notificata tramite PEC al Ministero presso il domicilio reale ed era decorso senza esito il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare al ricorrente le somme liquidate nel titolo, maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto di rito per la proposizione dell'azione esecutiva.
art. 475 c.p.c.
La copia attestata conforme all'originale della sentenza è stata ritenuta idonea ai fini esecutivi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con le riduzioni indicate in motivazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato prodotto in copia conforme ai fini esecutivi, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e quest'ultima non abbia adempiuto dopo il decorso del termine previsto dalla legge.
- In presenza di un giudicato che liquida somme determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento degli importi dovuti, maggiorati degli interessi legali dalla data stabilita nella decisione fino al saldo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
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