Cassazione Penale, Sentenza n. 36878/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione perché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto configurabile l'aggravante nel reato di danneggiamento avuto riguardo al bersaglio (vetrina di esercizio commerciale); (2) violazione di legge e vizio della motivazione per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dovuta al mancato apprezzamento dello stato di disagio sociale e personale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché non proposto in sede di appello (novità tardiva, interruzione della catena devolutiva). Ha ritenuto il secondo motivo generico e reiterativo, non avendo il ricorrente criticamente confrontato la motivazione della Corte d'appello (valutazione sulla pericolosità e precedenti del ricorrente). Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta introduzione della procedibilità a querela (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la cosiddetta "Legge Cartabia") non può prevalere sull'inammissibilità del ricorso pendente. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 624 e 625
Articoli che individuano i reati contestati in primo grado (furto, danneggiamento): la Corte di appello ha riqualificato parzialmente la posizione del ricorrente rispetto a tali articoli, escludendo la procedibilità per alcuni reati per mancanza di querela e rideterminando la pena per il danneggiamento aggravato.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("Legge Cartabia")
Ha introdotto la procedibilità a querela per talune fattispecie; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio che, nei giudizi di legittimità, l'inammissibilità del ricorso impedisce che la sopravvenuta procedibilità a querela incida sul giudicato sostanziale e sull'ammissibilità stessa, non operando come abolitio criminis in senso da superare l'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per la somma di euro 3.000,00 in caso di ricorso inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: Sez.3, n. 44882/2014; Sez.2, n. 27816/2019 e altre)
Principi affermati che il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare motivi già proposti e motivatamente respinti in appello; il ricorrente deve confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello e non proporre doglianze generiche o inedite non devolute in appello.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli sollevati in appello: va rispettata la catena devolutiva e ogni questione non devoluta al secondo grado è inammissibile in cassazione.
- La semplice reiterazione in cassazione di argomentazioni già formulate in appello e motivatamente respinte è inammissibile se non vi è un confronto critico e specifico con la motivazione del giudice di appello.
- La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela (es. d.lgs. 150/2022) non annulla automaticamente l'inammissibilità di un ricorso pendente; l'inammissibilità impedisce di valorizzare tale sopravvenienza ai fini della riforma del giudicato.
- Per ottenere l'esame in cassazione è essenziale che il motivo sia consentito (non nuovo, non generico) e che affronti specificamente la motivazione del provvedimento impugnato; le circostanze attenuanti devono essere dedotte e documentate già nel grado di appello per poter essere riesaminate in cassazione.
- Le valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice d'appello (es. valutazione della personalità, precedenti, capacità di delinquere) sono difficilmente sindacabili in cassazione se il ricorso non le contesta in modo specifico e puntuale.
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