Sentenza del 17/10/2019 n. 26376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato nella compravendita, pari a 200.000 euro, portandolo prima a 552.240 euro e poi, in appello, a 375.000 euro sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). In Cassazione hanno dedotto, tra l'altro, la carenza di procura o delega del rappresentante dell'Agenzia e, con motivo assorbente, la violazione dell'articolo 51 del DPR 131/1986, sostenendo che le sole quotazioni OMI non potessero giustificare la rettifica del valore.
La decisione
La Corte ha respinto il motivo relativo alla procura, chiarendo che gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono stare in giudizio anche tramite il responsabile del reparto competente, senza una procura speciale, salvo prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere. Ha invece accolto il motivo principale: le quotazioni OMI costituiscono soltanto uno strumento di ausilio e forniscono valori indicativi di larga massima, non essendo sufficienti, da sole, a fondare un accertamento di maggior valore. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare ai ricorrenti 3.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 66
In collegamento con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, legittima gli uffici periferici a partecipare direttamente al processo tributario e consente la rappresentanza da parte del direttore o del responsabile del reparto competente, considerato generalmente delegato, salvo contestazione e prova contraria.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 51
La rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro deve essere sostenuta da elementi idonei a rappresentare il reale valore venale del bene. Le sole quotazioni OMI non sono sufficienti a fondare l'accertamento.
Codice di procedura civile, articolo 384
Consente alla Corte di Cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI hanno valore indicativo e possono costituire un elemento di supporto, ma non bastano da sole a dimostrare il maggior valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro.
- Un accertamento fondato su valori OMI deve essere accompagnato da ulteriori elementi concreti e individualizzati, come caratteristiche effettive dell'immobile, stato di costruzione, ubicazione, destinazione, pertinenze, consistenza e comparabilità con gli immobili presi a riferimento.
- Il contribuente può contestare la rettifica evidenziando le differenze tra il bene compravenduto e gli immobili o i valori utilizzati dall'amministrazione, nonché la data di riferimento della stima.
- Il giudice non dovrebbe limitarsi a ridurre il valore inizialmente accertato mantenendo le quotazioni OMI come base esclusiva: se l'avviso poggia soltanto su tali quotazioni, può essere annullato.
- Nei giudizi tributari l'Agenzia delle Entrate può essere rappresentata dal responsabile del reparto competente senza procura speciale, salvo che il contribuente dimostri che tale soggetto non appartiene all'ufficio o abbia agito senza potere.
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