Sentenza del 22/03/2019 n. 3275 - Comm. Trib. Prov. Catania
Tributi - controllo formale da dichiarazione - obbligo di contraddittorio preventivo - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione a ruolo derivante dal controllo della dichiarazione fosse illegittima perché non preceduta da un contraddittorio preventivo, invocando l'art. 36-bis del DPR 600/1973, l'art. 54-bis del DPR 633/1972 e l'art. 6, comma 5, della legge 212/2000. La questione riguardava in particolare se tali disposizioni imponessero sempre all'Amministrazione di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Le disposizioni citate non impongono il contraddittorio preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il controllo formale o automatizzato sui dati direttamente indicati nella dichiarazione, quando non richiede valutazioni interpretative o ulteriori accertamenti documentali, può quindi concludersi con l'iscrizione a ruolo senza previo contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni iscrizione a ruolo, soprattutto quando il controllo riguarda dati già esposti in dichiarazione e privi di margini interpretativi.
Art. 54-bis del DPR 633/1972
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche in questo ambito il contraddittorio non è necessario in modo automatico, salvo che emergano incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
Art. 6, comma 5, della legge 212/2000
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
L'obbligo di richiesta di chiarimenti opera solo in presenza di incertezze rilevanti. Non si applica ai controlli meramente automatizzati o documentali fondati su dati dichiarati in modo chiaro e direttamente verificabile.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo non è automaticamente dovuto ogni volta che l'Amministrazione iscrive a ruolo somme risultanti dalla dichiarazione.
- Quando il controllo è meramente automatizzato e riguarda errori, omissioni o incongruenze immediatamente desumibili dai dati dichiarati, l'Amministrazione può procedere senza un previo invito al contribuente.
- Il contraddittorio diventa necessario quando il controllo presenta incertezze rilevanti, richiede valutazioni interpretative o impone chiarimenti su elementi non immediatamente verificabili dalla dichiarazione.
- Per contestare validamente una cartella emessa dopo controllo della dichiarazione non basta allegare l'assenza del contraddittorio: occorre dimostrare che il caso presentava effettive incertezze rilevanti o richiedeva un esame non meramente automatizzato.
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