Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile, PillonI Maurizio, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente agli effetti civili avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva assolto Francesco Schirru ritenendo sussistente lo stato di legittima difesa e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorso denunciava erronea applicazione della disciplina della legittima difesa e vizi di motivazione; la parte civile chiedeva la riforma con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (con provvisionale di euro 5.000) e rifusione delle spese di giudizio. Nel frattempo è stato depositato certificato di morte dell'imputato (decesso 11/05/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile per i soli effetti civili a causa del decesso dell'imputato, avvenuto anteriormente; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile ai soli effetti civili è inammissibile se l'imputato è deceduto, poiché viene meno il contraddittorio necessario nell'ambito del processo penale e non trova applicazione la disciplina processualcivilistica dell'interruzione del processo per morte delle parti. La Corte ha altresì richiamato il comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. (introdotto dal D.Lvo n.150/2022) ma ha ritenuto che, nel caso di morte dell'imputato, non possa disporsi la prosecuzione del relativo contraddittorio e che, perciò, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. In conclusione la domanda civile inserita nel processo penale non è proseguita e nulla è stato riconosciuto alla parte civile; nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 573 cod. proc. pen. comma 1-bis (introdotto dal D.L.vo n.150/2022)
"quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile."
La Corte riconosce la norma ma ne rileva i limiti: essa consente il rinvio alle sezioni civili quando l'impugnazione non sia inammissibile; tuttavia, se l'imputato è deceduto e manca il contraddittorio, il ricorso risulta inammissibile e il rinvio non può essere disposto.
Sez. 4 - n. 5417 del 21/01/2022 Rv. 282603
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile a soli effetti civili quando l'imputato sia deceduto, per l'impossibilità di instaurare il contraddittorio.
Sez. 4 - n. 16819 del 20/04/2022 Rv. 283206
Conferma del principio secondo cui la morte dell'imputato rende inammissibile il gravame civile proposto nel processo penale.
Sez. 6 - n. 27309 del 03/06/2010 Rv. 247782
Precedente giurisprudenziale richiamato a supporto del principio della necessità del contraddittorio penale per la prosecuzione dell'azione civile nel processo penale.
Sez. 6 - n. 2071 del 16/12/1995 (dep. 1996) Rv. 204154
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che individua i limiti della prosecuzione dell'azione civile nel processo penale in presenza della morte dell'imputato.
Massime di principio
- Se la parte civile impugna in Cassazione una sentenza penale solo per gli effetti civili e l'imputato muore nel corso del procedimento, il ricorso è generalmente dichiarato inammissibile: viene meno il contraddittorio penale necessario.
- La norma di cui all'art. 573 c.p.p., comma 1-bis (D.Lvo n.150/2022), consente il rinvio alla cognizione civile quando l'impugnazione non sia inammissibile, ma non sottrae il caso all'effetto pratico della morte dell'imputato: se manca la possibilità di contraddittorio, il rinvio non è possibile.
- In situazioni analoghe la parte lesa deve valutare l'azione autonoma di natura civile (azione risarcitoria ordinaria) contro gli eredi o i soggetti civilmente obbligati, poiché l'azione civile inserita nel processo penale può interrompersi per cause sopravvenute che incidono sul rapporto processuale.
- La morte dell'imputato estingue o comunque impedisce la prosecuzione dell'azione civile inserita nel processo penale; pertanto le pretese risarcitorie non possono normalmente proseguire in sede penale una volta dichiarata l'inammissibilità del gravame civile.
- Prima di proporre ricorsi per soli effetti civili è utile verificare tempestivamente lo stato di vita dell'imputato e, in caso di decesso, considerare subito l'azione civile separata per evitare la perdita della possibilità risarcitoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16304/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16306/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16309/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16310/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →