Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9527/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per i reati di rapina e lesioni, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare si censura l'attendibilità della persona offesa (contraddizioni emerse e valutazione selettiva delle dichiarazioni), la mancanza dell'elemento della violenza necessario per la rapina (sostenendo che il fatto sarebbe configurabile, al più, come furto con strappo), il travisamento della prova circa la volontarieta' dell'atto violento (si contesta che la cosiddetta 'botta con lo sportello' fosse volontaria) e, in generale, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e non idonee a superare il convincimento formatosi in grado di merito. La sentenza di appello integra e si salda con la motivazione del primo giudice e ha adeguatamente motivato la ritenuta attendibilità e la sussistenza degli elementi della rapina richiamando: le dichiarazioni della persona offesa, le deposizioni dei testimoni, l'individuazione dell'autovettura da parte della polizia giudiziaria, il riconoscimento operato dal teste oculare Di Muzio, le ammissioni degli imputati relative al progetto di rubare qualcosa, le modalita' di avvicinamento e di fuga, nonche' le gravi lesioni subite dalla vittima. La Corte ha ritenuto che la violenza (il colpo arrecato con lo sportello) sia stata posta in essere per vincere la resistenza al momento dell'allontanamento, e quindi idonea a caratterizzare il reato come rapina. Per l'inammissibilita' dei ricorsi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento della violenza necessario per la rapina, in quanto la condotta violenta (il colpo con lo sportello) e' stata usata per vincere la resistenza della vittima al momento dell'allontanamento.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali: richiamata come capo di imputazione originario per le lesioni subite dalla persona offesa e considerata nel quadro probatorio (gravi lesioni come elemento rafforzativo della ricostruzione dei fatti).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto con strappo: invocata dalla difesa come alternativa alla rapina; la Corte ha escluso tale ricostruzione ritenendo invece presente la violenza idonea a qualificare il fatto come rapina.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale: le censure sulla valutazione dell'attendibilita' della persona offesa sono state ritenute una mera rinnovazione del contraddittorio di merito, mentre la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione tenendo conto di tutte le dichiarazioni e degli elementi di contorno.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilita' del ricorso: applicata per disporre il versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende dopo aver valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilita' della persona offesa e dei testimoni spetta di regola al giudice di merito e la Corte di legittimita' non puo' sostituirsi a quella con una nuova lettura del materiale probatorio se non rileva errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione.
  • Perche' il fatto sia qualificato come rapina e non come furto con strappo e' necessario che emerga una condotta violenta o una minaccia idonea a impedire o vincere la resistenza della vittima; anche atti apparentemente 'minori' (es. un colpo con lo sportello) possono integrare la violenza se usati per investire la resistenza al momento dell'allontanamento.
  • Le doglianze ricorsuali che si limitano a riproporre, in termini diversi, le stesse critiche gia' respinte in appello sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso in Cassazione deve fondarsi su errori di diritto o vizi motivazionali non meramente riconsiderazioni dei fatti.
  • Chi impugna deve mirare a dimostrare specifici profili di illegitta' o illogicita' nella motivazione del giudice di merito (contraddizioni insanabili, omissioni rilevanti, travisamento degli atti) e non soltanto a ottenere una diversa valutazione della prova.
  • L'inammissibilita' del ricorso puo' comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione a favore della cassa delle ammende) quando emerga una responsabilita' nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.