Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07881/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una decisione della Corte di appello di Bari che, in riforma parziale della sentenza di condanna, aveva prosciolto l'imputato per i reati diversi dalla ricettazione e aveva comunque motivato sulla determinazione della pena, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata concessione della pena sostitutiva. Il ricorrente ha censurato la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione fosse illogica e non adeguatamente confrontata con le sue deduzioni; in particolare, ha invocato una pena più mite anche per effetto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità per i reati diversi dalla ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tali deduzioni aspecifiche, perché non accompagnate da concreti elementi idonei a dimostrare il vizio motivazionale e, di fatto, orientate solo a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla pena e sull'assenza di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione puntuale e logicamente adeguata sia sulla determinazione della pena sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e che la rinuncia ai motivi relativi ai reati diversi dalla ricettazione non bastava, da sola, a fondare una riduzione della pena in assenza di specifiche censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la motivazione sulla pena è inammissibile quando si limita a chiedere una sanzione più mite senza indicare specifici e concreti profili di illogicità o di omissione valutativa della decisione impugnata.
  • La motivazione del giudice di merito sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se risulta puntuale, coerente e ancorata all'assenza di elementi favorevoli apprezzabili.
  • La rinuncia a doglianze concernenti altri reati o altri capi della decisione non comporta automaticamente una riduzione della pena, se non è accompagnata da una critica specifica alla motivazione del giudice di merito.
  • L'aspecificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso e fa scattare la condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.