Cassazione Civile, Ordinanza n. 05882/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di liquidazione richiedendo complessivamente euro 15.975,06 per imposta proporzionale di registro, ipotecaria, catastale e di bollo in relazione a un concordato fallimentare omologato che prevedeva il trasferimento, in favore di una società assuntore o di soggetto da essa nominato, di tutti i beni e diritti dell'attivo fallimentare. La contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo grado e in appello. In cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché resa per relationem alla decisione di primo grado senza autonoma critica dei motivi di gravame; 2) violazione della disciplina del concordato fallimentare e dell'imposta di registro, sostenendo che il decreto di trasferimento eseguito dal giudice delegato non fosse autonomamente tassabile e che l'unico atto eventualmente imponibile fosse il decreto di omologazione, non notificato né tassato; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di indicazione del calcolo dell'imposta e sull'eccezione di giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente e assorbita quella sull'omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione per relationem non integra nullità se consente di comprendere la ratio decidendi e raggiunge il minimo costituzionale.
art. 111, comma 6 Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; la sentenza non è nulla se la motivazione, pur sintetica o per relationem, consente il controllo logico-giuridico.
art. 124 R.D. n. 267/1942
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità del decreto di trasferimento esecutivo nel concordato fallimentare con terzo assuntore.
art. 136 R.D. n. 267/1942
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto del concordato fallimentare con terzo assuntore.
art. 20 D.P.R. n. 131/1986
richiamato per la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte ha fatto leva soprattutto sulla tassazione del decreto di omologazione quale atto immediatamente traslativo.
art. 8, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
nel concordato fallimentare con terzo assuntore il decreto di omologa con effetti immediatamente traslativi è tassabile in misura proporzionale ai sensi della lett. a), non in misura fissa ai sensi della lett. g); il criterio nominalistico vale solo se all'atto di omologazione non si colleghino effetti traslativi autonomi.
art. 15 D.P.R. n. 131/1986
non ricorreva l'ipotesi di registrazione d'ufficio sulla base degli elementi desumibili dagli atti; il decreto successivo non doveva essere oggetto di imposizione.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo; in ogni caso, la motivazione dell'avviso non richiede il dettaglio dei passaggi numerici se il percorso logico è comprensibile.
art. 384 c.p.c.
la Corte, esclusi ulteriori accertamenti di merito, ha cassato con decisione nel merito annullando l'avviso di liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza d'appello è nulla solo se manca del tutto o è tale da non consentire il controllo sulla ratio decidendi; una motivazione per relationem non è di per sé invalida quando renda intellegibile l'iter argomentativo e superi il minimo costituzionale.
- In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione di un provvedimento giudiziario occorre guardare agli effetti giuridici immediatamente prodotti dall'atto: se il decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore produce un immediato trasferimento di ricchezza, esso è tassabile in misura proporzionale come atto traslativo, anche se denominato omologazione.
- Il criterio nominalistico previsto per gli atti di omologazione opera solo quando all'atto non si accompagnino effetti traslativi autonomi; se il trasferimento deriva direttamente dal provvedimento omologativo, non rileva che l'atto esecutivo successivo sia materialmente emesso o notificato.
- Un avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica l'importo richiesto, la base normativa e il percorso logico della pretesa; non è necessario esporre in dettaglio tutti i passaggi numerici del calcolo, salvo che la ricostruzione della pretesa resti incomprensibile.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede piena coincidenza soggettiva e oggettiva tra i giudizi: la decisione resa tra parti diverse e su un diverso avviso di liquidazione non produce giudicato opponibile nel nuovo processo.
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