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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 3274 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSO IVA A CREDITO - IMPRESE FALLITE O CESSATE - Termine residuale biennale - Esclusione - Termine prescrizionale ordinario - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità, per un'impresa fallita o cessata e priva di future operazioni imponibili, di chiedere il rimborso del credito IVA e il termine entro cui presentare la relativa domanda. L'Amministrazione sosteneva l'applicabilità del termine biennale residuale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha invece ritenuto che l'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui impone normalmente di riportare il credito in detrazione nell'anno successivo, si riferisca alle imprese ancora operative, non a quelle fallite o cessate che non possono recuperare il credito mediante future operazioni imponibili.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'impresa fallita o cessata conserva il diritto di chiedere il rimborso del credito IVA ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972. La domanda non è soggetta al termine biennale residuale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ma al termine ordinario di prescrizione decennale. L'esito è quindi favorevole al contribuente, purché la richiesta sia presentata entro il termine decennale e siano rispettati gli altri requisiti sostanziali e procedurali.

Norme richiamate

  • Art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    I contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno in cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo.

    La regola riguarda le imprese in piena attività, che possono recuperare il credito mediante future operazioni imponibili. Non si applica alle imprese fallite o cessate, prive della possibilità concreta di utilizzare il credito in detrazione.

  • Art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Costituisce la disposizione specifica che disciplina la richiesta di rimborso del credito IVA da parte dell'impresa cessata o fallita.

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine biennale previsto da questa norma ha natura sussidiaria e residuale e non si applica quando la richiesta di rimborso è regolata da una disposizione specifica, come l'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.

  • Termine ordinario di prescrizione decennale

    La domanda di rimborso del credito IVA dell'impresa fallita o cessata è soggetta al termine ordinario decennale, anziché al termine biennale residuale.

Massime di principio

  • Quando un'impresa è ancora operativa e può effettuare future operazioni imponibili, il credito IVA deve normalmente essere riportato in detrazione e non chiesto immediatamente a rimborso, salvo i casi previsti dalla legge.
  • Quando l'impresa è cessata o fallita e non può più recuperare il credito tramite future operazioni imponibili, il diritto al rimborso può essere esercitato secondo la disciplina specifica dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.
  • Il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 opera solo in via residuale, quando non esiste una specifica disciplina del rimborso.
  • Per i crediti IVA di imprese cessate o fallite, la richiesta di rimborso è normalmente soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, fermo restando l'onere di dimostrare l'esistenza, l'ammontare e la spettanza del credito.
  • La cessazione o il fallimento non eliminano automaticamente il credito IVA: occorre valutare la concreta impossibilità di utilizzarlo in detrazione e rispettare le modalità procedurali previste dalla normativa.

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