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Sentenza

Sentenza n. 286/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 57/2024 emessa e pubblicata il 22.02.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 26.02.2024, non impugnata, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile n. 57/2024 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'esecuzione è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa della parte, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se la proposizione del giudizio si è resa necessaria dal precedente inadempimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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