Cassazione Penale, Ordinanza n. 13451/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/03/2025. Dall'estratto emerge che l'unica censura riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la decisione di merito fosse stata motivata in modo ritenuto sufficiente e non illogico, con adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza mirasse a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- La doglianza che mira a ottenere una diversa valutazione del merito non è ammissibile in cassazione se non denuncia reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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