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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17824/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi: (1) violazione degli artt. 125 e 20-bis c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di pena sostitutiva nel patteggiamento, sostenendo che il Tribunale non ha valutato l'idoneità della sanzione sostitutiva a prevenire il rischio di recidiva; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro rinvenuto nell'abitazione della moglie, deducendo assenza di nesso di pertinenzialità poiché la somma sarebbe frutto di attività lavorativa lecita della moglie e quindi di sua proprietà.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile/sterminato: (1) il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché, nel giudizio di patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa è possibile solo se tale misura è stata oggetto dell'accordo; la norma che impone l'avviso della conversione (art. 545-bis c.p.p.) non si applica al patteggiamento. (2) il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l'imputato non è titolare del diritto relativo alla somma confiscata (appartenente alla moglie), per cui non ha interesse a impugnare la confisca. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il patteggiamento; la Corte ricorda che in sede di patteggiamento le pene sostitutive sono applicabili solo se inserite nell'accordo.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma sostanziale contestata (detenzione illecita di stupefacenti); è il fatto-reato per cui il patteggiamento è stato concluso.

  • art. 20-bis c.p.

    prevede pene sostitutive nonché modalita' di applicazione; la Corte afferma che la sua applicazione nel patteggiamento richiede che la misura sostitutiva sia parte dell'accordo.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale; la Corte ritiene infondata la doglianza perché la questione attiene all'ambito negoziale del patteggiamento.

  • art. 545-bis, comma 1, c.p.p.

    norma che impone l'avviso della possibilita' di conversione in sanzione sostitutiva nel giudizio ordinario: la Corte interpreta testualmente e sistematicamente che tale obbligo non vale nel processo di patteggiamento.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    norma richiamata in relazione alle sanzioni sostitutive; la Corte conferma che le sostituzioni sono soggette a quanto convenuto nel patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    norma che regola le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ritenuta equa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le pene sostitutive della detenzione possono essere applicate solo se previste e concordate dalle parti; il giudice non è tenuto ad applicarle d'ufficio o a darne avviso se non sono oggetto dell'accordo.
  • L'art. 545-bis c.p.p. (obbligo di avviso sulla conversione della pena) si applica al giudizio ordinario e non al patteggiamento, per cui il mancato avviso non costituisce vizio nel procedimento negoziato.
  • Non ha legittimazione ad impugnare la confisca chi non è titolare o gestore del bene confiscato: la mancanza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso; il soggetto terzo (es. il coniuge proprietario) è il legittimato a proporre rimedi a tutela della proprietà.
  • Se si contesta la pertinenzialità o la titolarità di beni confiscati è preferibile che la parte interessata (proprietario/terzo) impugni o formuli istanza incidentale per la restituzione, poiché l'imputato privato della titolarità del bene può vedere il ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • La Corte può sanzionare con spese e sanzione pecuniaria i ricorsi inammissibili; valutare adeguatamente la rilevanza e la legittimazione prima di proporre impugnazioni per evitare tali conseguenze.

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