Cassazione Civile, Ordinanza n. 16110/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una socia di una società in nome collettivo un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, imputandole pro quota un maggiore reddito in conseguenza di un precedente atto impositivo notificato alla società, in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato rigettato in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione la contribuente non ha svolto contestazioni sul merito ma, dopo la comunicazione di proposta di definizione accelerata e la successiva istanza di fissazione d'udienza, ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla rottamazione quater delle cartelle e di voler rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha escluso che vi fosse prova del collegamento tra le cartelle oggetto della rottamazione e la pretesa tributaria derivante dagli avvisi di accertamento impugnati; perciò ha ritenuto insussistenti i presupposti sia per l'estinzione in base alla rottamazione, sia per la cessazione della materia del contendere, che richiede il pagamento integrale di quanto dovuto. Tuttavia, ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia di merito per effetto dell'espressa rinuncia al ricorso formulata dal difensore munito di procura speciale. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto. Non sono state poste spese a carico dell'Agenzia delle entrate per mancanza di attività difensiva; inoltre è stato escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa di inammissibilità sopravvenuta è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
è richiamato come base del principio di trasparenza che consente l'imputazione pro quota del reddito della società ai soci
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva o di inammissibilità sopravvenuta interviene dopo la proposizione del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato
art. 5 t.u.i.r.
fondamento normativo dell'imputazione per trasparenza del reddito societario al socio
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere in materia tributaria presuppone la prova dell'integrale soddisfazione della pretesa fiscale riferita agli atti impugnati; in mancanza di un collegamento univoco tra cartelle rottamate e avvisi di accertamento non può farsi luogo a tale declaratoria.
- L'adesione a procedure definitorie agevolate sulle cartelle non determina automaticamente l'estinzione del giudizio relativo agli avvisi di accertamento, se non risulta provato che esse riguardino la stessa pretesa tributaria.
- La rinuncia al ricorso, se espressa dal difensore munito di procura speciale, comporta il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito e legittima la declaratoria di estinzione del giudizio.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando la causa estintiva o di inammissibilità sopravvenuta interviene successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
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