Sentenza n. 2264/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1833/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1833/2025, relativa al riconoscimento di 500 euro mediante assegnazione della Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, con la quale era stato condannato a riconoscere in favore del docente la somma complessiva di 500 euro mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Sono state chieste l'ingiunzione al Ministero di conformarsi al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha tuttavia rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso, si limitava a conferire al difensore ogni facoltà di legge per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui era richiesta l'esecuzione. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Ha ritenuto che, quando la procura è redatta su foglio separato e non è materialmente incorporata al ricorso cartaceo, essa debba contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, così da dimostrare la consapevole volontà della parte di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia. La mera allegazione telematica della copia informatica della procura analogica al ricorso nativo digitale non equivale alla procura apposta in calce o a margine e non supplisce alla genericità del mandato. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'opzione più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente era assente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato alla possibilità di interloquire. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dal ricorrente in caso di mancata esecuzione del giudicato; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui si riferiva il giudicato da eseguire.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”.
La procura speciale deve consentire l'identificazione dell'oggetto del ricorso, delle parti, dell'autorità giudiziaria e degli ulteriori elementi utili a individuare la controversia; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
La disposizione consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini delle modalità telematiche, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia né dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rileva per il rinvio alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, c.p.c.; il TAR ne esclude l'applicabilità sanante al difetto originario della procura speciale nel processo amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile al difetto originario della procura speciale nel giudizio amministrativo, perché tale procura è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non è riconoscibile quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio opera quando occorre assicurare il contraddittorio; non richiede un avviso ulteriore quando il difensore, assente all'udienza o alla camera di consiglio, ha implicitamente rinunciato a interloquire.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per evidenziare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di un conferimento diligente e specifico della procura.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
L'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stata prodotta dal ricorrente per dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
La procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale.
La procura speciale deve essere specifica e preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; il difetto originario non è sanabile mediante successiva regolarizzazione e, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, non giustifica di regola l'errore scusabile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale separata dal ricorso deve contenere elementi idonei a identificare la specifica controversia, comprese, secondo le circostanze, l'autorità giudiziaria, l'oggetto della domanda e il provvedimento o titolo controverso; una formula generica relativa a una determinata materia non è sufficiente.
- La trasmissione tramite PEC o il deposito telematico di una copia informatica di una procura analogica separata, unitamente al ricorso nativo digitale, non rende automaticamente valida una procura generica né equivale, ai fini della specialità, all'incorporazione materiale della procura nel ricorso cartaceo.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; il difetto originario della procura, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina o la giurisprudenza offrivano parametri orientativi, anche se non univoci, e la parte ha scelto l'opzione meno prudente invece di adottare una modalità cautelativa idonea a evitare la preclusione processuale.
- L'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non impone un ulteriore differimento o una specifica interlocuzione quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.
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