Sentenza n. 3578/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 531/2025 del Tribunale di Monza- Sezione Lavoro, pubblicata il 17.04.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Monza che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza-Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente. La ricorrente chiedeva l'accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alle spese di lite. Nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza mediante l'accredito delle somme, sicché la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la propria pretesa, insistendo soltanto per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'avvenuta esecuzione del giudicato e della conseguente soddisfazione della pretesa creditoria. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, non essendo più necessaria dopo l'accredito delle somme. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate. Il Collegio ha motivato tale decisione rilevando l'originaria inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996: la notificazione via PEC della sentenza, ai fini dell'adempimento, non era stata correttamente effettuata presso la sede reale dell'amministrazione centrale all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA., come richiesto dall'art. 16-ter del d.lgs. n. 179/2012.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il mancato decorso del termine rendeva originariamente inammissibile il ricorso di ottemperanza.
art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012
Impone, ai fini della notificazione via PEC rilevante per l'adempimento, l'utilizzo dell'indirizzo PEC riferibile alla sede reale dell'amministrazione centrale e inserito nel Registro delle PP.AA.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale e la parte ricorrente dà atto della piena soddisfazione della pretesa, il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il ricorso di ottemperanza contro un'amministrazione pubblica è originariamente inammissibile se proposto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Ai fini del decorso del termine per l'adempimento, la notificazione via PEC della sentenza deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC corrispondente alla sede reale dell'amministrazione centrale e risultante dal Registro delle PP.AA.; una notificazione effettuata a un diverso indirizzo non è idonea a far decorrere il termine dilatorio.
- L'avvenuto adempimento dell'amministrazione rende non necessaria la nomina del commissario ad acta richiesta nel ricorso di ottemperanza.
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