Cassazione Penale, Sentenza n. 35833/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto al detenuto un'indennità di euro 7.024,00 per 878 giorni di detenzione in condizioni ritenute inumane e degradanti, in ragione della disponibilità di uno spazio individuale nella camera di pernottamento di soli 2,6 mq. Il Ministero ha sostenuto che sussistevano fattori compensativi (finestre nelle camere e nei servizi, docce con acqua calda, locali comuni fruibili, regime di custodia "aperta" con possibilità di permanenza fuori dalla cella dalle 8:30 alle 20:30, accesso ai cortili per quattro ore al giorno, attività formative e lavorative, assistenza sanitaria continuativa) idonei a neutralizzare la presunzione di trattamento inumano e degradante derivante dalla ristrettezza dello spazio.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione precedente secondo cui lo spazio individuale inferiore a tre metri quadrati determina una forte presunzione di trattamento inumano e degradante che può essere superata solo dalla concomitanza cumulativa dei fattori compensativi, primo fra tutti la brevità della durata della detenzione in tali condizioni. Nel caso concreto la durata (878 giorni) è risultata particolarmente lunga, per cui i fattori addotti dall'Amministrazione non sono stati ritenuti idonei a compensare la gravità della ristrettezza degli spazi. Di conseguenza è stato confermato l'accoglimento della domanda indennitaria e rigettato il ricorso del Ministero.
Norme richiamate
art. 35‑ter ord. pen.
La disposizione sui rimedi risarcitori per i soggetti detenuti viene interpretata alla luce della giurisprudenza: l'esistenza di fattori compensativi (breve durata, condizioni dignitose, sufficiente libertà di movimento e adeguate attività) può consentire di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU quando ricorrenti congiuntamente; tale valutazione è applicata in modo rigoroso quando lo spazio è inferiore a 3 m2.
art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti)
La Corte italiana applica la nozione di trattamento inumano o degradante alle condizioni di detenzione, ritenendo che uno spazio personale inferiore a 3 m2 generi una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, suscettibile di essere superata solo da fattori compensativi cumulativi e significativi.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020, Rv. 280433
Principio consolidato secondo cui la disponibilità in cella di uno spazio personale <3 m2 crea una presunzione di trattamento inumano e degradante; i fattori compensativi (breve durata, dignitose condizioni carcerarie, adeguata libertà di movimento e attività) devono ricorrere congiuntamente per superare tale presunzione. Per spazi compresi tra 3 e 4 m2 tali fattori sono valutati unitariamente insieme ad altri elementi negativi.
Massime di principio
- Spazio individuale in cella inferiore a 3 m2: sussiste una forte presunzione di trattamento inumano e degradante; per superarla è necessaria la concomitanza di fattori compensativi significativi, tra cui soprattutto la brevità della durata.
- La durata è cruciale: periodi prolungati in condizioni di ristrettezza (<3 m2) rendono inefficaci i fattori compensativi isolati; anche più fattori attenuanti non bastano se la condizione si protrae a lungo.
- I fattori compensativi devono essere effettivi e continuativi (non solamente formali): accesso reale e quotidiano alle aree comuni, ore effettive di permanenza fuori dalla cella, effettiva fruizione di attività, privacy dei servizi e assistenza sanitaria continua.
- Per spazi tra 3 e 4 m2 la valutazione è più composita: i fattori compensativi concorrono, insieme ad altri elementi negativi, alla valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare precisamente: misurazione dello spazio personale, durata della condizione, orari e possibilità effettive di attività/uscita dalla cella, continuità delle prestazioni sanitarie e della fruizione di locali comuni e del lavoro, per consentire una valutazione giurisprudenziale fondata.
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