Cassazione Civile, Ordinanza n. 19328/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito formatosi sull'istanza di rimborso dell'"euroritenuta" subita su redditi di capitale di fonte estera. Il contribuente, dopo aver aderito alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 del 2014, aveva fatto emergere attività e redditi esteri non dichiarati e, una volta definita la propria posizione fiscale in Italia, aveva chiesto la restituzione della ritenuta applicata all'estero dall'intermediario pagatore in base alla direttiva 2003/48/CE e all'accordo con la Svizzera del 26 ottobre 2004. L'Agenzia sosteneva che, in tale contesto, il contribuente non potesse scomputare la ritenuta estera né ottenerne il rimborso, perché la disciplina della voluntary disclosure e quella dell'art. 165 TUIR escluderebbero il credito d'imposta quando il reddito estero non sia stato dichiarato, e comunque le dichiarazioni rese in procedura sarebbero irretrattabili. Con un unico motivo di ricorso l'Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 84 del 2005, dell'art. 165 TUIR, degli artt. 11 e 14 della direttiva 2003/48/CE e degli artt. 1 e 9 dell'accordo CE-Svizzera, contestando il riconoscimento del diritto al rimborso e la ritenuta sussistenza di una doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina nazionale sulla collaborazione volontaria e quella sul credito d'imposta ex art. 165 TUIR devono essere lette in modo coordinato con le fonti eurounitarie e convenzionali in materia di ritenuta sugli interessi transfrontalieri. In particolare, il fatto che il reddito estero non sia stato originariamente dichiarato e che il contribuente abbia definito la propria posizione mediante voluntary disclosure non esclude, di per sé, il diritto al rimborso dell'euroritenuta, poiché le norme europee e l'art. 10 d.lgs. n. 84 del 2005 consentono il rimborso nei casi in cui il credito d'imposta non sia applicabile o sia inferiore alla ritenuta. La Corte ha quindi ribadito il principio già espresso in precedenti decisioni: in materia di voluntary disclosure, al contribuente spetta il rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero sui redditi oggetto di emersione, essendo preclusa una lettura della normativa interna che produca una doppia imposizione in contrasto con la direttiva e con l'accordo con la Svizzera. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma utilizzata come parametro di legittimità per denunciare errori di diritto nel ricorso per cassazione.
art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84
la Corte lo interpreta nel senso che il richiamo all'art. 165 TUIR riguarda le modalità di determinazione del credito d'imposta, ma non esclude il diritto al rimborso dell'euroritenuta quando il credito non sia applicabile o sia inferiore alla ritenuta.
art. 165 t.u.i.r.
la disciplina del credito d'imposta per imposte estere non può essere letta in modo da negare in assoluto il rimborso dell'euroritenuta nella voluntary disclosure; va coordinata con le fonti sovranazionali e interpretata in senso comunitariamente e convenzionalmente orientato.
artt. 11 e 14 della Direttiva 2003/48/CE
sono interpretati come fonti che mirano a evitare la doppia imposizione sui redditi da risparmio transfrontalieri e che consentono il rimborso secondo la legislazione nazionale, senza introdurre distinzioni non previste tra imposta ordinaria, sostitutiva o speciale.
artt. 1 e 9 dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sono richiamati come fonti convenzionali che, insieme alla direttiva, vietano la doppia imposizione e prevalgono logicamente sulla disciplina interna incompatibile.
art. 75 d.P.R. n. 600 del 1973
sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia
conferma che le disposizioni interne sulle imposte sui redditi devono rispettare gli accordi internazionali esecutivi.
art. 169 t.u.i.r.
le norme del testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato come modalità alternativa di compensazione del credito/rimborso prevista dalla disciplina dell'euroritenuta.
art. 1 legge 15 dicembre 2014, n. 186
ha introdotto la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero.
artt. 5-quater e seguenti d.l. 28 giugno 1990, n. 167
costituiscono il corpo normativo della voluntary disclosure inserito dall'art. 1 della legge n. 186 del 2014.
art. 2 d.l. 30 settembre 2015, n. 153
ha prorogato il termine per presentare l'istanza di accesso alla voluntary disclosure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di collaborazione volontaria, il fatto che il reddito estero non sia stato originariamente dichiarato non consente di escludere automaticamente il diritto al rimborso della ritenuta estera se le fonti sovranazionali e la normativa di recepimento prevedono meccanismi di eliminazione della doppia imposizione.
- L'art. 165 TUIR non può essere applicato in modo isolato e letterale quando la controversia coinvolge ritenute estere disciplinate da direttive o accordi internazionali: la disciplina interna va interpretata in modo conforme alle fonti europee e convenzionali.
- Il richiamo dell'art. 10 d.lgs. n. 84 del 2005 all'art. 165 TUIR riguarda i criteri di calcolo del credito d'imposta, ma non introduce un divieto generale di rimborso dell'euroritenuta.
- La dichiarazione resa nell'ambito della voluntary disclosure è irretrattabile quanto all'emersione dei beni e redditi oggetto di regolarizzazione, ma tale irretrattabilità non impedisce al contribuente di far valere il diritto al rimborso di imposte estere previsto dalla normativa applicabile.
- Quando esiste un rischio di doppia imposizione su redditi di fonte estera, le norme interne vanno interpretate in modo da rendere effettivo il rimedio al credito d'imposta o al rimborso, evitando che limitazioni procedurali producano un effetto sostanzialmente sanzionatorio e sproporzionato.
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