Sentenza del 22/09/2017 n. 5439 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Ricognizione del debito - Non assoggettabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta qualificazione fiscale della ricognizione di debito. Il ricorrente ha sostenuto che essa costituisce una dichiarazione di scienza con effetti essenzialmente probatori e meramente processuali, non un negozio di accertamento né un'autonoma fonte di obbligazione avente contenuto patrimoniale. Di conseguenza, l'atto non dovrebbe essere assoggettato a imposta di registro proporzionale, ma rientrare nell'art. 11 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell'imposta in misura fissa.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. La ricognizione di debito è stata distinta dal negozio di accertamento: il debitore non costituisce una nuova obbligazione né dispone di un proprio interesse, ma dichiara l'esistenza di una situazione già verificatasi, assumendosi responsabilità sul piano probatorio. Pertanto, l'applicazione di un'aliquota proporzionale è stata ritenuta ingiustificata e l'atto è stato ricondotto tra quelli soggetti a imposta di registro in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
scontano l'imposta in misura fissa, tra gli altri, gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
La norma è stata interpretata nel senso che la ricognizione di debito, in quanto dichiarazione di scienza priva di autonoma prestazione patrimoniale, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Massime di principio
- La ricognizione di debito, di regola, ha funzione probatoria e non crea una nuova obbligazione: il debitore riconosce una situazione preesistente.
- Per stabilire l'imposta di registro occorre distinguere la mera dichiarazione di scienza dal negozio di accertamento, che invece può fissare vincolativamente una situazione giuridica incerta e operare come autonoma fonte di obbligazione.
- Se l'atto non contiene una nuova prestazione patrimoniale o un trasferimento di ricchezza, l'imposizione proporzionale può risultare non giustificata e deve essere valutata l'applicazione dell'imposta fissa prevista dall'art. 11 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto effettivo dell'atto: il nomen utilizzato dalle parti non è decisivo, mentre rilevano gli effetti giuridici concretamente prodotti.
- La conclusione può cambiare se il documento, oltre a riconoscere il debito, contiene elementi negoziali autonomi, nuove obbligazioni, garanzie o altre prestazioni patrimoniali.
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