Cassazione Penale, Sentenza n. 17940/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita in relazione all'appropriazione di circa euro 2.500 destinati al titolare della Credit Service, Luciano Pes. I motivi di doglianza erano: (1) illegittima dichiarazione di "assente" per notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del primo difensore nel quale era stato eletto domicilio, nonostante la successiva rinuncia del difensore e la nomina di nuovo difensore; (2) vizio di motivazione circa l'attendibilità della persona offesa, sostenendo che le dichiarazioni della ricorrente avrebbero dimostrato menzogna di Pes e che il conto fosse anche utilizzato per addebiti personali e rata mutuo; (3) vizio di motivazione e carenza istruttoria sulla quantificazione della somma appropriata, deducendo l'assenza di prova della falsificazione delle firme e l'irrilevanza del saldo negativo del conto; (4) prescrizione del reato anteriorità alla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia rimane valida finché non revocata nelle forme prescritte e la sola rinuncia del difensore domiciliatario non prova la mancata conoscenza del processo; anzi la ricorrente era stata presente in primo grado e aveva proposto appello tramite il nuovo difensore. I motivi relativi a valutazione di attendibilità delle prove e quantificazione del danno sono stati ritenuti inammissibili perché chiedevano una nuova valutazione di merito non consentita alla Corte di legittimità; la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente valorizzando dichiarazioni e documentazione contabile e ritenendo superflua la CTU grafologica. Il motivo sulla prescrizione è stato respinto perché non erano stati considerati i periodi di sospensione (499 giorni) che prorogavano i termini oltre la pronuncia di appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la richiesta di rimborso spese della parte civile non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conversione in I. n. 176 del 2020)
Consente lo svolgimento del procedimento davanti alla Corte di cassazione con contraddittorio scritto (rito camerale non partecipato); la Corte ha ritenuto applicabile detta forma procedurale nel giudizio in esame.
art. 420-bis c.p.p.
art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca della celebrazione del processo
La norma, nella formulazione vigente, consentiva la prosecuzione del giudizio in assenza anche quando l'imputato avesse nominato un difensore di fiducia durante le indagini; la Corte ha interpretato che l'elezione di domicilio presso difensore di fiducia rafforza la presunzione di conoscenza del procedimento salvo allegazione di fatti concreti che dimostrino la mancata conoscenza non imputabile all'imputato.
art. 616 c.p.p.
Dispone che se il ricorso viene dichiarato inammissibile la parte ricorrente sia condannata al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia mantiene efficacia fino a revoca espressa: la sola rinuncia del difensore domiciliatario non è sufficiente a dimostrare la mancata conoscenza degli atti.
- Per contestare la regolarità della notificazione al domicilio eletto occorre allegare e provare circostanze concrete che dimostrino l'assenza di conoscenza non imputabile al destinatario.
- La Corte di cassazione non può riformare valutazioni di merito sulla attendibilità delle prove o sulla quantificazione del danno: può censurare solo eventuali vizi logico-giuridici della motivazione o travisamenti specificamente indicati e provati.
- Documentazione contabile e dichiarazioni coerenti della persona offesa possono essere ritenute idonee a quantificare l'ammontare di una appropriazione, rendendo superflua una consulenza grafologica quando la prova appare univoca.
- Le doglianze sulla prescrizione devono considerare tutti i periodi di sospensione e interruzione del termine: il calcolo errato dei termini può rendere infondato il motivo di estinzione per prescrizione.
- La parte civile può essere condannata alle spese di grado di legittimità solo se, nel procedimento in Cassazione (anche con contraddittorio scritto), abbia effettivamente svolto un'attività difensiva concreta e utile alla decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →