Sentenza del 27/04/2018 n. 10222 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il recupero a tassazione IRAP relativo all'anno 2002. I primi sei motivi riguardavano la carenza di motivazione dell'avviso, la mancata allegazione degli atti richiamati, la violazione del contraddittorio preventivo e l'errata riclassificazione della partecipazione in Telemaco Immobiliare tra le attività finanziarie non immobilizzate, anziché tra le immobilizzazioni finanziarie. Il settimo motivo denunciava invece l'omessa pronuncia della CTR sulla possibile duplicazione del prelievo fiscale, in considerazione di un altro accertamento e di una conciliazione giudiziale riguardanti la medesima operazione economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, non necessario allegare atti richiamati aventi funzione meramente narrativa e non applicabile il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente agli accertamenti svolti senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Ha inoltre ritenuto legittima, sulla base della natura speculativa dell'operazione e della vendita ravvicinata nel tempo, la riclassificazione della partecipazione tra le attività non immobilizzate ai fini IRAP. Ha invece accolto il settimo motivo, perché la CTR non aveva esaminato la specifica contestazione relativa alla possibile doppia imposizione. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve indicare in modo sufficiente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. Nel caso esaminato, la motivazione è stata ritenuta adeguata perché individuava la partecipazione, la sua classificazione contabile e le ragioni della ripresa IRAP.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso riguarda gli atti il cui contenuto è necessario a integrare la motivazione. Non occorre allegare documenti richiamati solo per finalità narrative o il cui contenuto rilevante sia già riportato nell'avviso.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il termine per presentare osservazioni dopo la conclusione della verifica e il relativo contraddittorio preventivo operano, secondo la decisione, quando il contribuente è stato sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche presso i propri locali, non per le indagini cosiddette 'a tavolino'.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La disposizione sul contraddittorio preventivo per le operazioni elusive non è stata ritenuta applicabile, poiché l'accertamento riguardava una contestazione sostanziale sulla corretta classificazione fiscale e contabile della partecipazione, non una fattispecie elusiva.
Codice civile, artt. 2423, 2424, 2424-bis e 2425
La distinzione tra immobilizzazioni finanziarie e attività finanziarie non immobilizzate dipende dalla destinazione economica dei titoli: sono immobilizzazioni quelli destinati a essere utilizzati durevolmente nell'impresa, mentre quelli destinati alla vendita in tempi brevi rientrano nel capitale circolante.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11
La corretta classificazione contabile della partecipazione incide sulla determinazione della base imponibile IRAP. L'Amministrazione può contestare la classificazione iscritta in bilancio quando la ritenga non coerente con la reale destinazione economica dell'investimento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
Il divieto di doppia imposizione opera quando la stessa imposta viene applicata più volte in relazione al medesimo presupposto impositivo, anche se gli accertamenti riguardano soggetti diversi. La questione deve però essere esaminata con una pronuncia specifica.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di comprendere con precisione il fatto contestato, la norma applicata e il criterio di calcolo della maggiore imposta; non è necessario allegare ogni documento semplicemente menzionato.
- Il contraddittorio preventivo previsto per le verifiche fiscali non si applica automaticamente agli accertamenti basati su dati documentali o informazioni acquisite presso terzi, senza accessi o ispezioni presso il contribuente interessato.
- La classificazione contabile di una partecipazione non dipende esclusivamente dalla denominazione utilizzata in bilancio, ma dalla sua effettiva destinazione economica. Una vendita ravvicinata all'acquisto può costituire un elemento indiziario della finalità speculativa.
- Quando l'Amministrazione contesta la destinazione economica di un investimento sulla base di elementi indiziari, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata delle circostanze che hanno giustificato la vendita anticipata o il mantenimento della partecipazione tra le immobilizzazioni.
- Il giudice deve esaminare espressamente ogni motivo autonomo e decisivo di impugnazione. L'omessa pronuncia su una specifica eccezione, come quella relativa alla doppia imposizione, comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
- La doppia imposizione non si presume per il solo fatto che esistano accertamenti nei confronti di soggetti diversi: occorre verificare concretamente se le pretese fiscali riguardino la stessa imposta e il medesimo presupposto economico.
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