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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20911/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 334 c.p., deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente solo il dolo generico mentre il fatto contestato ricadrebbe nel primo comma dell'art. 334 (dolo specifico, volontà di favorire il proprietario); il ricorrente sosteneva inoltre di aver collaborato per individuare a chi aveva consegnato il mezzo e di aver pagato sanzioni per evitare la confisca; (2) violazione di legge rispetto agli artt. 157 e 161 c.p. per avere il reato prescrizione, essendo la presunta consumazione riferita al 30/12/2012; (3) errata qualificazione giuridica: la condotta sarebbe da ricondurre all'art. 335 c.p. (colposa) e non al dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzo motivo generici e reiterativi rispetto alla motivazione della Corte territoriale: la sentenza di merito aveva precisato che il ricorrente, nominato custode dell'autovettura sequestrata il 30/12/2012, al momento del tentativo di esecuzione del decreto di confisca (4/11/2016) non ne aveva più la disponibilità e non aveva comunicato tale circostanza alla polizia giudiziaria; la scrittura privata del 7/01/2013 e la consegna del mezzo alla carrozzeria Rallo mostravano la volontà di disporre e favorire la dispersione del bene, integrando il dolo (anche specifico) e facendo escludere la fattispecie colposa. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto generico: la Corte ha ritenuto coerente la ricostruzione che fa coincidere la consumazione del reato con il momento in cui venne impedita l'esecuzione della confisca (novembre 2016), e la difesa non ha fornito elementi certi per dimostrare un'antecedenza tale da far maturare la prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    La norma è stata applicata nella sua veste che contempla il delitto per chi, nominato custode di beni sequestrati, compie atti idonei a frustrare le finalità del sequestro: la Corte ha ritenuto sussistente il dolo (anche specifico) in presenza di atti concreti volti a disperdere la disponibilità del bene e a impedire il controllo giudiziario

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    Le norme sulla prescrizione richiedono che la difesa provi con elementi certi una diversa epoca di consumazione; la Corte ha ritenuto che, in assenza di prova contraria, la consumazione possa coincidere con l'ingiunzione di consegna del bene e con il momento in cui è stata resa impossibile l'esecuzione del provvedimento

  • art. 335 cod. pen.

    La riqualificazione in reato colposo è esclusa quando emergono elementi che dimostrano la consapevolezza e la volontà dell'agente di disporre del bene in violazione dei doveri di custodia: la Corte ha ritenuto che la condotta fosse dolosa e non meramente colposa

Massime di principio

  • Chi è nominato custode di un bene sottoposto a sequestro ha l'obbligo di custodirlo e di comunicare ogni perdita di disponibilità: la sua inosservanza può integrare il reato previsto dall'art. 334 c.p.
  • La concreta dispersione o la consegna a terzi senza informare l'autorità indica un elemento intenzionale (dolo) che può escludere la qualificazione colposa
  • La prescrizione va valutata sull'epoca di consumazione del reato: se il fatto rende impossibile l'esecuzione di un provvedimento (es. confisca), la consumazione può essere fatta coincidere con il momento in cui è stata impedita tale esecuzione, salvo prova contraria fornita dalla difesa
  • Le dichiarazioni del custode e le scritture private non sono sempre sufficienti a dimostrare che la sottrazione o il trasferimento sia avvenuto in una data anteriore a quella della consumazione presunta; occorrono elementi certi e documentali
  • In sede di impugnazione è necessario che i motivi siano specifici e non reiterativi rispetto a quanto già adeguatamente motivato dalla corte di merito: censure generiche possono essere dichiarate inammissibili
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto in colposo la difesa deve dimostrare l'assenza della consapevolezza e della volontà di violare i doveri di custodia, con prove concrete che confutino la ricostruzione motivata del giudice

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