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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25948/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso, riqualificato dall'atto di appello, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato ex art. 4 l. n. 110/1975 è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna inflitta dal Tribunale a un soggetto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, per il porto/possesso di un coltello in assenza di un giustificato motivo. L'atto di appello è stato riqualificato come ricorso per cassazione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la sussistenza del giustificato motivo per il porto dell'arma/oggetto e, dall'altro, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse errato nella valutazione degli elementi fattuali e che la condotta dovesse essere ritenuta non punibile o comunque meritevole di diversa considerazione sanzionatoria. La Corte osserva però che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, senza indicare specificamente l'uso lecito del coltello né offrire elementi idonei a dimostrare un effettivo giustificato motivo; inoltre la tenuità del fatto era stata esclusa in modo plausibile valorizzando la non occasionalità della condotta e i precedenti dell'imputato, ritenuti non idonei a smentire la valutazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma incriminatrice contestata per il porto/possesso di coltello senza giustificato motivo; la Corte non rivede il merito e rileva che il giudice di primo grado aveva motivato logicamente sull'assenza del giustificato motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le doglianze che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • In tema di porto di coltello o oggetti assimilati, il giustificato motivo deve essere allegato e specificato in modo concreto: non è sufficiente un richiamo astratto o probabilistico a un uso lecito dell'oggetto.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la non occasionalità della condotta e il quadro complessivo della personalità/desistenza dell'agente; la presenza di precedenti non rende di per sé illogica la valutazione del giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla Cassa delle ammende segue come effetto legale, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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