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Sentenza

Sentenza n. 2220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1192/2023.

Giustizia amministrativa202402006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica in sanatoria, nonché ordinanza di demolizione di un manufatto e delle opere accessorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il diniego di sanatoria e respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione. Con il primo motivo deduceva l'erroneità della declaratoria di irricevibilità, sostenendo che la notifica del diniego presso il tecnico domiciliatario fosse inesistente o nulla perché l'incarico professionale sarebbe stato revocato prima della notifica. Deduceva inoltre violazione degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., dell'art. 141 c.p.c. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti. Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione, sostenendo che essa si fondasse sul diniego di sanatoria e imponesse irragionevolmente la demolizione dell'intero manufatto, benché una struttura preesistente fosse stata oggetto di condono, e invocava l'art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Contestava anche la contraddittorietà tra il riferimento all'aumento di superficie lorda e quello all'aumento di superficie utile. Con il terzo motivo deduceva che il manufatto e le opere successive avrebbero dovuto essere valutati separatamente, che il condono del 2006 non avrebbe potuto essere travolto e che il condizionatore e la tenda parasole non sarebbero stati soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la decorrenza del termine per impugnare il diniego di sanatoria dalla notifica effettuata l'11 maggio 2009 presso il tecnico di fiducia, al quale il proprietario aveva eletto domicilio per la specifica pratica edilizia e che aveva redatto e depositato la documentazione progettuale. La deduzione relativa alla precedente revoca dell'incarico è stata considerata nuova e tardiva in appello; sono state quindi dichiarate inammissibili le istanze istruttorie e la dichiarazione sostitutiva prodotte per dimostrarla, ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Il diniego di sanatoria, non tempestivamente impugnato, è divenuto definitivo e non può essere rimesso in discussione mediante l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, che in esso trova il proprio presupposto. È stato inoltre ritenuto corretto valutare unitariamente gli abusi, anche se realizzati in tempi diversi, poiché il condizionatore e la tenda erano funzionali al manufatto principale e la considerazione atomistica avrebbe potuto eludere i presupposti della sanatoria. In concreto, il manufatto successivo differiva da quello condonato per superficie, dimensioni, materiali e destinazione: dalla struttura in PVC di 24,6 mq si era passati a un immobile in muratura di 28,58 mq, con dimensioni maggiori, servizi e impianto di condizionamento. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per l'azione di annullamento decorre dalla piena conoscenza dell'atto; nel caso concreto tale conoscenza è stata ricollegata alla notifica presso il tecnico di fiducia domiciliatario.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La decorrenza del termine per proporre ricorso è stata individuata nella notificazione del diniego effettuata presso il domicilio eletto per la pratica edilizia.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello non possono essere introdotte nuove circostanze e nuove prove, salvo i presupposti previsti dalla norma; è stata quindi ritenuta tardiva e inammissibile la prova della revoca dell'incarico professionale non dedotta in primo grado.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dall'appellante con riferimento all'obbligo di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    È stato invocato per sostenere la possibilità di limitare la demolizione alla parte non condonata, ma la questione non ha potuto essere utilmente esaminata in relazione al diniego di sanatoria divenuto definitivo.

  • art. 2 d.P.R. n. 31/2017

    L'appellante lo ha richiamato per sostenere l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per condizionatori esterni e tende parasole; il giudice ha tuttavia confermato la valutazione unitaria delle opere accessorie con il manufatto principale.

  • art. 3, lettera e), d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune ha qualificato l'intervento come nuova costruzione, in ragione dell'ampliamento volumetrico rispetto alla struttura preesistente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento edilizio presso il tecnico di fiducia, al quale il privato abbia eletto domicilio per la specifica pratica e che abbia curato la presentazione della documentazione, può determinare la piena conoscenza dell'atto e far decorrere il termine per la sua impugnazione.
  • La parte non può introdurre per la prima volta in appello la circostanza della revoca dell'incarico professionale del domiciliatario, né produrre tardivamente prove dirette a dimostrarla, quando tale circostanza non sia stata dedotta né provata in primo grado.
  • Il provvedimento amministrativo presupposto divenuto inoppugnabile non può essere rimesso in discussione mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale: chi non abbia tempestivamente impugnato il diniego di sanatoria non può dedurne l'illegittimità in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione fondato su quel diniego.
  • Nella repressione degli abusi edilizi l'amministrazione deve valutare tendenzialmente in modo complessivo e non atomistico le opere realizzate, anche in tempi diversi, quando esse siano funzionalmente collegate, per evitare frazionamenti artificiosi finalizzati a eludere i presupposti e i limiti della sanatoria.
  • La valutazione unitaria dell'abuso è giustificata quando il manufatto successivo differisca sostanzialmente da quello precedentemente condonato per superficie, dimensioni, materiali e destinazione d'uso; in tal caso il precedente condono non impedisce di ordinare la demolizione dell'opera abusiva complessivamente considerata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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