Sentenza n. 1904/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di annullamento o, in subordine, di revoca della disposizione comunale del 23 giugno 2023, recante la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di vicinato alimentare per violazione dell’art. 32, comma 4, del Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana; erano impugnati anche la disposizione di revoca e, in parte qua, il regolamento comunale
Esito
La controversia
L’impresa aveva impugnato il provvedimento dirigenziale del 21 agosto 2024 che aveva respinto l’istanza di annullamento o, in subordine, di revoca della precedente disposizione comunale del 23 giugno 2023, con cui era stata revocata l’autorizzazione per l’esercizio di vicinato alimentare per violazione dell’art. 32, comma 4, del Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana. Il ricorso investiva anche la disposizione del 2023 e, in parte qua, la deliberazione consiliare del 16 maggio 2019 e il relativo regolamento. La sentenza non esamina i motivi di illegittimità, poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La ricorrente ha notificato al Comune, il 7 luglio 2026, la rinuncia al ricorso. Il Comune ha dichiarato di aderirvi con memoria depositata il 17 luglio 2026. Il TAR ha rilevato il rispetto dell’art. 84, comma 3, c.p.a., che richiede la notificazione della rinuncia fuori udienza alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, e ha preso atto dell’accettazione del Comune. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
La rinuncia depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, così da permettere loro di opporsi alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Alla luce di quanto sinora esposto non resta che dare atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, con accettazione della stessa da parte delle altre parti del giudizio. Conseguentemente, preso atto della rinuncia, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2, lett. c) c.p.a.
La rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, affinché possano opporsi alla prosecuzione del giudizio.
- Quando la rinuncia al ricorso è ritualmente notificata e accettata dalle altre parti, il giudice dichiara estinto il giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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