Cassazione Penale, Ordinanza n. 07836/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi difettino di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e che non vi sia un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, la sentenza di appello del 6 marzo 2024 aveva confermato la decisione di merito in relazione a un fatto qualificato come truffa aggravata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 640, primo e secondo comma, n. 2-bis, 131-bis, 133 e 62-bis c.p. La Corte di cassazione non entra nel merito delle censure, perché le ritiene prive di specificità: i motivi risultano generici e non correlati alla struttura argomentativa della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con le ragioni del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
primo e secondo comma, n. 2-bis
La norma è evocata come base della contestazione per truffa aggravata; la Corte non ne valuta il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa quale possibile causa di non punibilità, ma la censura è ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte non esamina la doglianza nel merito per difetto di specificità.
art. 62-bis c.p.
Richiamato ai fini delle attenuanti generiche; la censura è ritenuta non specifica.
art. 581 c.p.p.
È la norma processuale posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per mancanza dei requisiti di specificità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi con gli argomenti del giudice di merito.
- La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità del motivo, ma anche con l'assenza di un reale rapporto critico con la complessità delle ragioni poste a base della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso si limita a reiterare doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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