Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1166/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza, della sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 28.05.2024 all’esito del procedimento RG n. 191/2024.

Giustizia amministrativa202502821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e condannato il Ministero ai relativi adempimenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché le spese di giudizio. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese processuali, senza dimostrare la materiale attribuzione alla ricorrente della Carta docente e delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato inoltre che il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, constatando l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato del Tribunale di Livorno. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dal giudice ordinario, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre condannato il Ministero a una penalità di mora, parametrata agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Le spese del giudizio, pari a euro 800,00 oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora quale misura coercitiva per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter procedere esecutivamente; nel caso concreto il termine era ampiamente scaduto.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    pagamento in “conto sospeso”

    Consente, ove necessario, di procedere al pagamento mediante il meccanismo del conto sospeso nell'ambito dell'attività commissariale di esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice ordinario, da eseguire in ottemperanza, aveva previsto rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti indicati da tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza quando una sentenza passata in giudicato non sia stata integralmente eseguita dall'amministrazione, anche se una parte degli obblighi risultanti dal titolo sia stata adempiuta.
  • Prima di ordinare l'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quando applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia entro un termine successivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.