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Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento - della nota prot. 0062934 (Cat .6G/PASI/2020) in data 10.11.2020 con la quale il Dirigente della Questura di Pescara, Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, ha comunicato, in relazione al rinnovo della licenza porto di pistola per difesa personale, la non permanenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 43 del T.U.L.P.S., come da disposizione impartita in sede di riunione tecnica di coordinamento del 10.05.2016; - di ogni atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202100037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota endoprocedimentale della Questura che comunicava la non permanenza dei requisiti soggettivi per il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Questura di Pescara, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla domanda di rinnovo del porto d'armi per uso personale, aveva ritenuto non permanenti i requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., richiamando tre condanne penali. Ha dedotto: l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; l'insussistenza dei presupposti sostanziali per una valutazione negativa; il difetto di motivazione, anche in relazione alla natura dei reati contestati. Nelle more del giudizio, la Prefettura di Pescara ha adottato il definitivo diniego di rinnovo, impugnato dal ricorrente con separato ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nota impugnata è stata qualificata come atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, destinato a essere definitivamente superato dal successivo diniego prefettizio di rinnovo. Poiché tale diniego è stato autonomamente impugnato, il ricorrente non avrebbe potuto trarre alcuna utilità concreta da un eventuale annullamento della nota istruttoria nel presente giudizio. Le spese sono state integralmente compensate, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La Questura ha richiamato tali disposizioni quali norme sui requisiti soggettivi per il rilascio o rinnovo del porto d'armi; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare previamente la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e di sottoporla al contraddittorio delle parti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento finale che supera quello istruttorio e tale provvedimento è autonomamente impugnato.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento definitivo non determina automaticamente l'improcedibilità di ogni precedente impugnazione: l'improcedibilità ricorre quando il provvedimento finale assorbe e supera l'atto impugnato e il ricorrente non può conseguire alcuna utilità concreta dall'annullamento di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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