Sentenza n. 478/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 45/2023 pubblicata in data 21.02.2023 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 45/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 45/2023, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il ricorso è stato instaurato perché la sentenza non era stata integralmente eseguita, riguardando più docenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna non si sono costituiti. Prima della decisione, il ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Ministero aveva effettuato il pagamento richiesto. Ha tuttavia condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio, in quanto l'adempimento era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso e il giudizio si era reso necessario per ottenere l'esecuzione, ancorché solo parziale, della sentenza. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, nonché con obbligo di restituzione di un importo pari al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa esecutiva del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, l'amministrazione può essere condannata alle spese se il ricorso era stato reso necessario dalla sua precedente inerzia e l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la sua instaurazione.
- La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza può tenere conto dell'adempimento solo parziale della sentenza azionata, quando quest'ultima riguardi una pluralità di destinatari.
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