Sentenza n. 892/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, - della determina della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e della attività formative, Servizio VIII Centro per l’Impego di Caltanissetta, SUI di Caltanissetta, prot. N-OMISSIS- del 5.05.2025 “di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione - pratica -OMISSIS-lavoratore -OMISSIS-”; - nonché di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi, ancorché non comunicati e non conosciuti, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti in materia di immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina del 5 maggio 2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda con misura di remand. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha convocato il ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per attesa occupazione e dell’accordo di integrazione. Dopo la presentazione di una nuova domanda di rilascio del permesso di soggiorno, il ricorrente è stato inoltre convocato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia per i rilievi fotodattiloscopici. Alla luce di tali sopravvenienze, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determinata dagli sviluppi successivi alla fase cautelare e dalla nuova attività amministrativa avviata nei confronti del ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità sostanziale del diniego impugnato. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della natura della decisione e della condotta dell’amministrazione successiva alla fase cautelare. Il ricorrente, già ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, è stato ammesso definitivamente al beneficio; la liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, sopravvengono attività amministrative o circostanze che rendono il ricorrente non più interessato alla prosecuzione e tale circostanza viene da lui espressamente dichiarata.
- La sopravvenuta attività amministrativa successiva a una misura cautelare di remand può determinare l’improcedibilità del ricorso originario, senza necessità di esaminare nel merito la legittimità dell’atto inizialmente impugnato, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione.
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