Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: censura della quantificazione della pena al massimo edittale, ritenuta motivata in modo apparente mediante il richiamo a un precedente per guida in stato di ebbrezza del 2012 (che il ricorrente sostiene non osti a una seconda concessione della sospensione condizionale) e mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante il comportamento successivo all'ispezione (il ricorrente inviò la lavoratrice alla visita medica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure sul trattamento sanzionatorio: ha dichiarato insufficiente la motivazione del Tribunale per l'applicazione dell'ammenda nel massimo edittale, poiché il semplice richiamo al precedente e formule generiche (es. 'visti i criteri di cui all'art. 133 c.p.') non giustificano il massimo della pena. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008
art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008
Norma che individua il reato contestato a Iacobelli; la Corte si limita a richiamarla come titolo di accusa senza intervenire sulla qualificazione del fatto.
codice penale
Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti e criteri per la quantificazione). La Corte richiama il principio che l'applicazione di una pena prossima al massimo edittale richiede una motivazione specifica e dettagliata che illustri l'impiego dei criteri di cui all'art. 133; formulazioni generiche o il solo richiamo a precedenti aspecifici non sono sufficienti.
codice di procedura penale
art. 623, comma 1, lett. d)
Norma che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio; la Corte l'ha applicata disponendo il rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Massime di principio
- L'applicazione di una pena prossima al massimo edittale richiede una motivazione specifica e dettagliata che spieghi perché, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la quantità di pena è giustificata.
- Il mero richiamo a un precedente penale aspecifico non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche o l'irrogazione della pena massima; il giudice deve valutare la rilevanza e la tipicità del precedente rispetto alla condotta attuale.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione adeguata: se il comportamento post-fatto (es. collaborazione, misure riparatorie) potrebbe influire sulla quantificazione della pena, il giudice deve considerarlo esplicitamente.
- Se la motivazione è insufficiente rispetto alla gravità della sanzione inflitta, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio in diversa composizione.
- In situazioni analoghe, difensore e parti interessate dovrebbero contestare specificamente la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla rilevanza dei precedenti, chiedendo che il giudice applichi e espliciti i criteri dell'art. 133 c.p.
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