Sentenza del 29/03/2017 n. 8035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. Secondo Equitalia, la cartella di pagamento notificata al curatore del fallimento della società MG Verniciature s.n.c. avrebbe prodotto effetti anche nei confronti di G.G., il cui fallimento era stato dichiarato in proprio in quanto socio illimitatamente responsabile. Pertanto, a suo avviso, l'avviso di mora avrebbe potuto essere emesso senza una distinta notificazione della cartella al socio fallito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la nullità dell'avviso di mora nei confronti di G.G. La cartella di pagamento, relativa a crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui essa è intervenuta, doveva essere notificata non soltanto al curatore, ma anche al contribuente personalmente fallito, poiché quest'ultimo rimane esposto agli effetti, anche sanzionatori, della definitività dell'atto ed è eccezionalmente legittimato a impugnarlo. La sola notifica al curatore non era quindi idonea a far decorrere validamente la procedura nei confronti di G.G. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notificazione della cartella di pagamento deve essere eseguita nei confronti del soggetto al quale l'atto deve essere reso opponibile. Nel caso di contribuente personalmente fallito, la notifica al solo curatore non è sufficiente quando il contribuente conserva una posizione personale rilevante e la possibilità di impugnare l'atto.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
L'avviso di mora, quale atto successivo della riscossione coattiva, presuppone la valida notificazione della cartella di pagamento. In assenza di tale notificazione al contribuente interessato, l'avviso di mora è nullo nei suoi confronti.
Legge fallimentare, art. 147
Il fallimento della società di persone può estendersi ai soci illimitatamente responsabili. Tuttavia, l'estensione della procedura non elimina ogni rilevanza personale del socio fallito: per gli atti impositivi relativi a presupposti anteriori al fallimento, l'atto deve essere notificato anche a lui, oltre che al curatore.
Massime di principio
- Quando una società di persone e il socio illimitatamente responsabile sono entrambi sottoposti a fallimento, la notifica degli atti tributari non deve necessariamente limitarsi al curatore: per i crediti sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta in cui esso è intervenuto, gli atti devono essere notificati anche al socio personalmente fallito.
- La notifica della cartella al solo curatore non consente, di regola, di emettere validamente un successivo avviso di mora direttamente contro il socio fallito, se quest'ultimo è personalmente esposto agli effetti dell'atto ed è legittimato a impugnarlo.
- L'avviso di mora o altro atto successivo della riscossione non può sostituire la cartella di pagamento quando quest'ultima costituisce il necessario atto presupposto per instaurare il contraddittorio e rendere contestabile la pretesa tributaria.
- La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della legittimazione sostanziale e processuale ordinaria a favore del curatore, ma non esclude automaticamente la necessità di notificare determinati atti anche al fallito personalmente, soprattutto quando l'atto produce effetti individuali o sanzionatori nei suoi confronti.
- In situazioni analoghe, occorre verificare distintamente la data di origine del credito, il soggetto destinatario dell'atto, l'eventuale fallimento personale del socio e la corretta notificazione sia al curatore sia al contribuente, ove entrambi siano coinvolti.
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