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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 727/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 05/07/2009 (a seguito della sentenza della Corte d'appello del 31/05/2005 che aveva dichiarato abusive le opere). Il ricorrente deduceva vizi di violazione di legge e di apparente motivazione: la Corte territoriale non avrebbe accertato lo stato del procedimento amministrativo relativo alle istanze di condono edilizio e al permesso in sanatoria; avrebbe errato nell'applicare l'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 (silenzio-rifiuto); si chiedeva, in mancanza di lettura costituzionalmente orientata, la sollevazione della questione di legittimità costituzionale di tale norma. Si sosteneva inoltre che le istanze di condono erano state presentate con il pagamento degli oneri e che per parte dell'immobile era stato già ottenuto il permesso in sanatoria; la demolizione quindi porrebbe problemi di conservazione e non sarebbe stata valutata la procedura amministrativa relativa al permesso di costruire.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo stata erroneamente indicata l'applicabilità dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, tale errore non incide sul rigetto perché le domande di condono in causa erano state presentate ai sensi del condono del 2003; la Corte territoriale ha infatti dato atto dell'esistenza di un provvedimento di sostanziale rigetto delle richieste di condono. È stato ribadito che il silenzio-assenso ai fini della sanatoria (art. 32, comma 37, D.L. 30/09/2003, n. 269 conv. in L. 24/11/2003, n. 326) si forma solo se la domanda risponde ai requisiti di legge. La Corte ha inoltre rilevato il frazionamento dell'immobile a fini di condono senza adeguata motivazione e considerato generiche le argomentazioni circa la compatibilità della demolizione con la struttura dell'edificio. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), art. 36, comma 3

    art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001

    La Corte territoriale aveva fatto riferimento al silenzio-rifiuto di questa norma; la Suprema Corte osserva però che la norma non era applicabile al caso perche' le istanze di condono erano state presentate ai sensi del condono del 2003, rendendo irrilevante la questione di legittimità sollevata.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. in L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, comma 37

    art. 32, comma 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    Il silenzio-assenso per il condono si forma solo se la domanda di condono risponde ai requisiti di legge per produrre l'effetto sanante; il mero decorso del termine non determina sanatoria se l'istanza è viziata o non conforme.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Se l'istanza di condono è stata presentata in base al condono del 2003, non si può automaticamente ricavare l'applicabilità dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001: occorre applicare la disciplina specifica del condono di riferimento.
  • Il silenzio-assenso amministrativo che produce la sanatoria opera solo quando la domanda soddisfa i requisiti di legge; il semplice decorso del termine non è sufficiente se la domanda è carente o incompleta.
  • Per ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione è necessario documentare in modo concreto e peritale lo stato favorevole dell'iter amministrativo (provvedimento positivo, silenzio-assenso valido, atti dell'ente), nonché eventuali rischi concreti per la conservazione dell'immobile: allegazioni generiche sono inadeguate.
  • Modifiche formali all'immobile (es. frazionamento) o difformità nelle istanze amministrative possono compromettere la tutela richiesta dal privato e indebolire l'argomentazione giudiziale.
  • In controversie simili è consigliabile acquisire e produrre tutta la corrispondenza con l'ente amministrativo, provvedimenti espliciti dell'amministrazione o perizie tecniche che comprovino il pregiudizio derivante dalla demolizione; senza ciò il ricorso rischia di essere rigettato e di comportare condanna alle spese.

Testo integrale

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