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Ordinanza

Ordinanza n. 440/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) dell’informazione antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli prot. interno -OMISSIS-comunicata in -OMISSIS-; b) della Nota -OMISSIS- emessa dall’ufficio Antimafia della Prefettura di Napoli; c) della Nota -OMISSIS- emessa dalla Guardia di Finanza; d) della Nota -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura di Napoli -OMISSIS-; e) della Nota -OMISSIS-; f) della Nota -OMISSIS-; g) di ogni atto prodromico e consequenziale; h) del Provvedimento del Presidente dell’Albo Nazionale Gestione Ambientale presso la Camera di Commercio della Campania Prot. n-OMISSIS- con cui veniva disposta la Cancellazione dall’Albo ai danni della -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia prefettizia, atti istruttori e consequenziali, nonché provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli, gli atti istruttori e presupposti della Prefettura e della Guardia di Finanza, nonché il provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l’altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92 del d.lgs. 159/2011, contestando gli elementi posti a fondamento del rischio infiltrativo: la riforma in appello dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti dell’amministratore unico e socio di maggioranza, al quale non erano stati contestati né il reato associativo né l’aggravante mafiosa; l’assenza di concreti elementi di collegamento dell’amministratore con la criminalità organizzata; e l’insufficienza degli elementi indiziari ricavabili dalle intercettazioni penali. Sul periculum in mora ha rappresentato il rischio di paralisi dell’attività commerciale e di irreversibile compromissione della posizione dell’impresa, anche in ragione della richiesta di restituzione di una somma ritenuta essenziale per la conservazione dell’attività.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dei provvedimenti impugnati. Ha ravvisato il periculum in mora nel concreto rischio di paralisi dell’attività commerciale e di irreversibile compromissione della posizione dell’impresa. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevole di favorevole considerazione la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92 del d.lgs. 159/2011, non emergendo peculiari ragioni di urgenza o celerità. Il contraddittorio, nel rinnovato assetto normativo, non ha soltanto funzione difensiva, ma consente all’operatore economico di prospettare misure di self-cleaning e di prevenzione collaborativa. La Prefettura deve quindi svolgere non solo una valutazione diagnostica del pericolo infiltrativo, ma anche una valutazione prognostica sulla capacità dell’impresa di fronteggiare il rischio mediante misure correttive. La sospensione è stata disposta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di riattivare il procedimento, previa comunicazione alla ricorrente ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011. È stata inoltre ordinata al Ministero dell’Interno la produzione della nota della D.I.A. entro il 31 marzo 2026; la trattazione di merito è stata fissata al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l’accoglimento della domanda di sospensione.

  • art. 92 d.lgs. 159/2011

    Impone, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, l’attivazione del contraddittorio procedimentale prima dell’adozione dell’informazione antimafia; la sua omissione è stata ritenuta prima facie lesiva.

  • art. 92 d.lgs. 159/2011

    Attribuisce al contraddittorio una funzione proattiva, consentendo la prospettazione di misure di self-cleaning dirette a fronteggiare il rischio infiltrativo.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede gli istituti di prevenzione collaborativa, considerati dal TAR come strumenti che devono poter essere valutati nell’ambito del contraddittorio procedimentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base per l’oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • In assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, l’adozione di un’informazione antimafia deve essere preceduta dal contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011; l’omissione di tale passaggio può integrare un vizio rilevante ai fini della sospensione cautelare dell’atto.
  • Il contraddittorio nel procedimento antimafia non svolge una funzione meramente difensiva, ma anche proattiva e dinamica, poiché consente all’operatore economico di rappresentare misure di self-cleaning e di prevenzione collaborativa idonee a fronteggiare il rischio di infiltrazione.
  • Nel rinnovato modello della prevenzione amministrativa antimafia, la Prefettura non deve limitarsi a una valutazione diagnostica degli elementi sintomatici del pericolo infiltrativo, ma deve compiere anche una valutazione prognostica sulla capacità dell’operatore economico di neutralizzare il rischio mediante misure correttive e di riallinearsi all’economia lecita.
  • La sospensione cautelare dell’informazione antimafia non preclude all’Amministrazione la riattivazione del procedimento, purché essa proceda nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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