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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32283/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca: si deduceva violazione di legge (art. 240 c.p.) e vizio di motivazione per mancanza di prova che le somme sequestrate fossero provento/profitto del reato contestato; si rilevava inoltre omissione motivazionale in relazione alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., senza accertamento e motivazione circa la sproporzione tra il danaro e la capacità reddituale dell'imputato. Il ricorrente sottolineava che l'imputazione riguardava la mera detenzione ai fini di spaccio e non la cessione/vendita, per cui mancava il nesso necessario tra il reato contestato e le somme confiscate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca, disponendo la restituzione delle somme all'avente diritto. Motivi: l'art. 240 c.p. richiede che la cosa sia il profitto del reato per cui si è condannati; qui l'imputazione non comprendeva la vendita/cessione che giustificherebbe considerare il denaro quale provento. Quanto alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione adeguata sulla sproporzione tra patrimonio e reddito e, pur nel contesto del patteggiamento, il giudice doveva verificare e motivare i presupposti per l'ablazione; in difetto, la confisca è illegittima.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Tipizza le fattispecie connesse agli stupefacenti (detenzione a fini di spaccio e cessione). Nella sentenza si osserva che la condotta contestata era la sola detenzione e non la cessione, dunque non sussiste automaticamente il nesso con un provento in danaro.

  • art. 240 cod. pen.

    Consente la confisca del profitto del reato; la Corte ha interpretato che occorre un nesso diretto tra il reato per cui si condanna e il bene confiscato, pertanto non è applicabile se il reato accertato non giustifica che quel denaro sia il suo provento.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la 'confisca allargata' quando il patrimonio è sproporzionato rispetto al reddito per determinati reati 'spia'. Richiede verifica motivata dei presupposti (condanna per reato spia, sproporzione e presunzione di provenienza da altri reati); anche in caso di patteggiamento il giudice deve accertare e motivare tali presupposti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento e applicazione della pena concordata; la Corte ricorda che misure ablative non concordate richiedono un autonomo esame e motivazione da parte del giudice.

  • art. 85-bis c.p. (richiamato nella evoluzione normativa)

    Richiamato per individuare la rilevanza temporale e l'applicabilità della disciplina della confisca allargata ai fatti successivi alla modifica normativa; la Corte lo cita per precisare la ricaduta della riforma sulla fattispecie.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240 c.p. richiede un nesso diretto tra il reato per cui si condanna e il bene: se l'imputazione non comprende la cessione/vendita, il danaro trovato non può automaticamente essere considerato provento del reato.
  • La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. presuppone la forza degli elementi indicati dalla norma (condanna per reati 'spia', sproporzione rispetto a redditi/attività e la presunzione che il patrimonio derivi da altri reati) e richiede una motivazione specifica del giudice; l'onere probatorio resta attenuato ma il giudice deve comunque accertare e motivare i presupposti.
  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), qualunque misura ablativa non oggetto dell'accordo necessita di autonoma verifica e motivazione: la mancanza di quest'ultima è impugnabile per vizio di motivazione.
  • Se il giudice non dimostra il nesso tra reato accertato e beni confiscati o omette di motivare la sproporzione richiesta per la confisca allargata, la Corte di cassazione può annullare la statuizione ablativa senza rinvio e disporre la restituzione delle somme.
  • In situazioni analoghe è consigliabile produrre al giudice e agli atti elementi probatori e documentali (dichiarazioni dei redditi, documentazione bancaria, spiegazioni sulla provenienza del denaro) per contrastare la presunzione di illiceità e dimostrare la legittima provenienza dei beni.

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