Ordinanza n. 5244/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza n. 11758/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Antonio Tizzano, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici riconosciuti ai docenti ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per garantire la loro formazione continua;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento dei benefici per la formazione continua dei docenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire dei benefici previsti per i docenti dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché dagli atti risultava la notificazione della sentenza ottemperanda soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede reale del Ministero. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva inviato una PEC al Ministero chiedendo l'esecuzione della sentenza, ma tale adempimento poteva non sostituire la previa notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto un incombente istruttorio. Ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare l'eventuale prova dell'avvenuta notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero. Ha inoltre fissato una nuova camera di consiglio per il 5 maggio 2026, consentendo alle parti di depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio nei termini previsti dagli artt. 38 e 73 c.p.a. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui, per promuovere l'ottemperanza finalizzata al pagamento di somme di denaro, occorrono la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è idonea agli effetti processuali propri della notificazione degli atti giudiziali, ma non assolve, secondo l'ordinanza, all'adempimento richiesto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
benefici riconosciuti ai docenti ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per garantire la loro formazione continua
La sentenza del giudice ordinario, posta a fondamento dell'ottemperanza, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto ai benefici previsti per la formazione continua dei docenti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. l. n. 30/1997
entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro, occorrono la previa notificazione del titolo all'amministrazione debitrice presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; tale requisito si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato
La regola sulla notificazione degli atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta applicabile all'adempimento richiesto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che riguarda la promozione di una procedura amministrativa di pagamento.
art. 38 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile ai nuovi termini per il deposito di memorie sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione per ottenere il pagamento di somme di denaro, la previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono adempimenti necessari anche quando l'esecuzione sia richiesta mediante ottemperanza.
- Ai fini dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale; la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, pur potendo produrre gli effetti propri della notificazione degli atti giudiziali e far decorrere il termine breve d'impugnazione, non è sufficiente per avviare la procedura amministrativa di pagamento prevista dalla disposizione.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso dopo il passaggio in decisione, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione e può assegnare un termine per depositare la prova documentale dell'adempimento rilevante, rinviando la trattazione a una successiva camera di consiglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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