Sentenza n. 4887/2026 - Roma, Sezione 2
Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi di studio emesso in data 07.09.2025 (prot. n. 2025-413), notificato alla ricorrente via email in data 10.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio, comunicato via email
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, degli articoli 5 e 46 del d.P.R. n. 394/1999, della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2000 e del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Il ricorso è stato notificato il 31 gennaio 2026, mentre il diniego risultava comunicato il 10 settembre 2025. In camera di consiglio la ricorrente ha invocato l’art. 41, comma 5, c.p.a., sostenendo che la propria residenza all’estero comportasse l’aumento di trenta o novanta giorni del termine per la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il giudice ha rilevato che il ricorso era stato notificato ben oltre il termine decadenziale ordinario previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., decorrente dalla comunicazione del diniego avvenuta il 10 settembre 2025. È stata esclusa l’applicabilità dell’aumento del termine previsto dall’art. 41, comma 5, c.p.a.: tale disposizione riguarda le notificazioni da effettuare all’estero e, quindi, opera quando risiede all’estero il destinatario della notificazione, non quando vi risiede il soggetto notificante e la notificazione debba essere eseguita in Italia presso una pubblica amministrazione. Il TAR ha richiamato la ratio della norma, volta a consentire gli adempimenti necessari per le notificazioni all’estero, nonché precedenti conformi del TAR Lazio, del Consiglio di Stato e del TAR Calabria. La tardività ha impedito l’esame dei vizi sostanziali dedotti contro il diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato irricevibile quando è proposto tardivamente.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Disciplina il termine decadenziale per la notificazione del ricorso di annullamento, decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
art. 41, comma 5, c.p.a.
Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa
L’aumento del termine opera quando il destinatario della notificazione risiede all’estero, poiché è funzionale agli adempimenti necessari per eseguire una notificazione estera; non si applica per il solo fatto che il notificante risieda all’estero quando la notifica è diretta a una pubblica amministrazione italiana.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni consente di leggere la disciplina dell’art. 41 c.p.a. anche alla luce delle regole generali sulle notificazioni.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa interlocuzione con le parti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti della possibile definizione della controversia in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’aumento del termine per la notificazione del ricorso previsto dall’art. 41, comma 5, c.p.a. si applica quando il destinatario della notificazione risiede all’estero, perché la sua ratio è consentire gli adempimenti necessari per una notificazione estera; non si applica invece quando risiede all’estero il ricorrente, ma la notificazione deve essere eseguita in Italia presso una pubblica amministrazione.
- La notificazione del ricorso di annullamento a una pubblica amministrazione italiana non beneficia dell’aumento del termine previsto dall’art. 41, comma 5, c.p.a. per il solo fatto che il soggetto notificante risieda fuori dall’Italia.
- La notificazione tardiva del ricorso rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. comporta l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., impedendo l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
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